Estensione al docente assunto a termine della clausola di salvaguardia della fascia stipendiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9350 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto scuola, nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l’incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, contrasta con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. La disposizione deve essere disapplicata nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data, ai quali, dopo l’immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia, anche qualora il docente faccia valere l’anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 69/2023. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito.
Il Fatto
Una docente di scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo determinato e poi immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle differenze retributive maturate per i servizi prestati con contratti a termine. Il decreto traeva origine da una precedente sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla progressione economica contrattuale, con condanna generica dell’amministrazione.
Il Tribunale, in sede di opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, disponendo che il Ministero verificasse la rispondenza del proprio operato alle statuizioni di Cass. n. 2924/2020. La Corte d’Appello di Trieste respingeva il successivo appello della docente, ritenendo che la disciplina di favore di cui all’art. 2, comma 3, CCNL 2011 non potesse trovare applicazione nel caso di specie. Avverso tale sentenza la docente proponeva ricorso per cassazione, rimanendo l’amministrazione intimata non costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ripercorso i principi affermati con la pronuncia n. 2924/2020, che aveva dichiarato la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro da parte dell’art. 2 del CCNL 4 agosto 2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato. Con la successiva pronuncia n. 6132/2025, il principio era stato esteso anche al personale docente, con conseguente obbligo di disapplicazione della norma contrattuale discriminatoria.
La Corte ha chiarito la distinzione tra ricostruzione di carriera e clausola di salvaguardia: istituti distinti, il primo afferente all’anzianità di servizio da attribuire a fini giuridici ed economici, il secondo all’individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente deve essere collocato all’esito della ricostruzione. Si tratta, pertanto, di diverse “condizioni di impiego”, il cui carattere discriminatorio va valutato separatamente (cfr. Cass. n. 38100/2022).
La sentenza gravata non è risultata conforme ai principi richiamati, laddove ha ritenuto non esportabile il principio di diritto al personale docente e ha escluso la violazione del giudicato esterno, valorizzando la circostanza che, dopo l’immissione in ruolo, si apre un nuovo e distinto rapporto. La Corte ha invece rilevato che la mancata estensione della clausola di salvaguardia per il periodo successivo all’immissione in ruolo risulta discriminatoria e va disapplicata in ogni caso.
La clausola 4 dell’Accordo quadro, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze 17.10.2024, causa C-322/23, e 8.9.2011, causa C-177/10), non consente alle parti collettive di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti più favorevoli del regime previgente in caso di passaggio fra diversi sistemi di sviluppo professionale. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, per il riesame della fattispecie alla luce dei principi espressi e per la regolazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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