Contributo solidarietà Casse privatizzate senza base legale prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13846 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere delle Casse previdenziali privatizzate di imporre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici deve trovare il proprio univoco fondamento nella legge, a norma dell’art. 23 Cost., trattandosi di prestazione patrimoniale imposta i cui elementi essenziali spettano al legislatore. Non integra gli estremi dell’inerzia o dell’inefficacia delle misure di riequilibrio, richiesti dall’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201 del 2011, l’adozione di delibere impositive riconosciute ex post illegittime. Il credito restitutorio conseguente all’indebita trattenuta non è liquido né esigibile e soggiace pertanto alla prescrizione decennale, non quinquennale. Il ricorso che riproponga questioni già decise è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda riguarda le trattenute operate da una Cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un professionista, a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo e condannato l’ente alla restituzione degli importi, nei limiti della prescrizione decennale. La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’ente.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, con i quali ha sostenuto la legittimità del contributo in forza dei poteri riconosciuti dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, la dovuta applicazione del contributo dell’1% per il biennio 2012-2013 e l’operatività della prescrizione quinquennale. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che su tutti i profili controversi è ormai consolidato il proprio orientamento e che né il ricorso né la memoria illustrativa inducono a rimeditarlo. Il prelievo imposto dalla Cassa è riconducibile al genere delle prestazioni patrimoniali imposte e deve trovare fondamento nella legge. La scelta legislativa di temperare il sistema del pro rata non offre alcun appiglio al potere dell’ente di imporre un contributo che interferisce con aspetti diversi.
Il punto dirimente è la carenza di fondamento legislativo, in contrasto con la garanzia dell’art. 23 Cost. Non rileva che il contributo sia stato introdotto prima dell’erogazione del trattamento pensionistico, poiché resta ferma l’assenza di una base legale del prelievo. La Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016, richiamata dalla stessa ricorrente, conferma tale impostazione. L’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 fa salvi i soli provvedimenti legittimamente assunti per incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il legislatore ha imposto agli enti privatizzati di adottare misure strutturali di riequilibrio su un arco di cinquanta anni e solo in via di extrema ratio, al ricorrere di requisiti tassativi, contempla il contributo dell’1% per il 2012 e il 2013. Tali presupposti consistono nell’inerzia degli enti o nella valutazione negativa dei Ministeri vigilanti e non possono essere equiparati all’adozione di delibere dichiarate illegittime. La ricorrente non ha offerto la deduzione circostanziata e la prova persuasiva richieste.
Sul terzo motivo la Corte ribadisce l’applicabilità della prescrizione decennale in consonanza con le Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, requisiti che difettano quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati. La fattispecie non integra un’ipotesi di riliquidazione del trattamento pensionistico, ma un credito consequenziale a una misura patrimoniale illegittima, estraneo alla disciplina di calcolo della pensione.
Nota della Redazione
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