Passaggio al SSN degli infermieri penitenziari: rileva il solo maturato economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27108 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento al Servizio sanitario nazionale del personale sanitario proveniente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 1.4.2008 impone di riconoscere il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma non attribuisce rilievo all’anzianità effettiva ai fini dell’inquadramento nella fascia retributiva. La fascia di confluenza è determinata esclusivamente in base al maturato economico, con salvezza del trattamento complessivo goduto mediante assegno ad personam a garanzia del divieto di reformatio in peius. La progressione economica orizzontale nel comparto sanità, alla data del passaggio, non era conseguibile per il solo decorso del tempo, ma richiedeva meccanismi selettivi e meritocratici.
Il Fatto
Un infermiere professionale, già dipendente del Ministero della Giustizia e inquadrato nella qualifica B2 del relativo CCNL, transitava al Servizio sanitario nazionale in forza dell’art. 3 del d.P.C.M. 1.4.2008. La ASL di destinazione lo inquadrava nella fascia economica iniziale della categoria D del comparto sanità.
Il lavoratore chiedeva il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella fascia economica 5 della categoria D, sul presupposto che il riconoscimento integrale del servizio pregresso imponesse di valorizzare anche il c.d. maturato giuridico, e non solo quello economico. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello confermava, accogliendo la lettura restrittiva della norma. Il lavoratore ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 419/1998 aveva delegato il Governo al riordino della medicina penitenziaria; il d.lgs. n. 230/1999 aveva disposto il passaggio delle funzioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale; la legge n. 244/2007, all’art. 2, comma 283, aveva previsto il trasferimento dei rapporti di lavoro in essere secondo le disposizioni vigenti in materia. Il d.P.C.M. 1.4.2008 aveva poi dettato modalità e criteri del passaggio.
Il punto decisivo è l’art. 3, comma 2, del d.P.C.M., là dove stabilisce che la fascia retributiva di confluenza è determinata tenendo conto del maturato economico, corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria, decurtato del valore dell’indennità professionale specifica. Se l’importo non corrisponde a una fascia, si assegna quella immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam.
La clausola secondo cui il servizio prestato presso il Ministero della giustizia è riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche non impone, secondo la Corte, di valorizzare l’anzianità effettiva ai fini della fascia economica. Essa comporta soltanto che siano conservati gli istituti legati all’anzianità, come la RIA, nel medesimo importo in godimento, senza incidere sulla fascia, che non è riconducibile all’anzianità di servizio.
La Corte osserva che nel comparto sanità, alla data del passaggio, la progressione economica orizzontale non era conseguibile automaticamente per il decorso del tempo, ma richiedeva meccanismi selettivi e meritocratici, come previsto dall’art. 35 del CCNL 1998/2001 Sanità. Ne deriva l’intrinseca diversità tra fascia economica e anzianità di servizio.
Il criterio non è dissimile da quello applicato in altre mobilità ex art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ritenuto conforme al diritto dell’Unione dalla Corte di Giustizia 6 settembre 2011, causa C-108/10, Scattolon, e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7698/2018; Cass. n. 9096/2020). La direttiva non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative in occasione del trasferimento. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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