Iscrizione elenchi braccianti agricoli e valore indeterminabile delle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 955 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La controversia che verta esclusivamente sull’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli deve considerarsi, ai fini dell’individuazione dello scaglione in base al quale liquidare le spese processuali, controversia di valore indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00. L’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere allo scaglione immediatamente inferiore quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso a uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia. La natura indeterminabile va accertata in base agli elementi precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, restando irrilevante la proiezione dell’iscrizione su future prestazioni previdenziali non domandate.

Il Fatto

Alcuni lavoratori agricoli chiedevano la reiscrizione negli elenchi dei braccianti per vari anni. Più cause, proposte separatamente, venivano riunite e accolte in primo grado, con liquidazione delle spese commisurata alle controversie di valore fino a € 5.200,00 e quantificate in € 2.840,00, invece che nella maggior somma rivendicata.

La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia. I lavoratori ricorrevano per cassazione con tre motivi, lamentando la qualificazione della controversia come di valore determinato, la mancata liquidazione per fasi distinte e il calcolo forfetario e globale delle spese. L’INPS resisteva con mandato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la violazione dell’art. 5, d.m. n. 55/2014. I ricorrenti sostengono che le cause di contestazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti vadano ricondotte alle controversie di valore indeterminabile. La Corte muove dalla giurisprudenza di legittimità che già qualifica tali cause come indeterminabili ai fini dello scaglione delle spese, richiamando Cass. n. 4590 del 2014.

I giudici di merito avevano invece ancorato il valore ai possibili trattamenti temporanei connessi all’iscrizione, mai oggetto di domanda, e all’incidenza dell’accredito contributivo sul futuro trattamento pensionistico. Tale lettura, fatta propria sulla scorta di Cass. nn. 27934 e 27935 del 2018 e ripresa da Cass. n. 8792 del 2019, è ritenuta incompatibile con la nozione di indeterminabilità accolta dalla giurisprudenza di legittimità.

L’indeterminabilità è intesa come intrinseca inidoneità della pretesa a essere tradotta in termini pecuniari al tempo della domanda, da accertarsi sugli elementi precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, secondo Cass. n. 30732 del 2017. In mancanza di qualsiasi domanda di prestazione e dei relativi elementi di fatto, non è possibile apprezzare l’effettivo valore economico dell’iscrizione.

La Corte ribadisce poi che il comma 6 dell’art. 5 non vincola il giudice ai limiti di valore ivi indicati: è ammesso scendere allo scaglione immediatamente inferiore in presenza di particolarità della singola lite che lo giustifichino, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia, come affermato da Cass. n. 968 del 2022.

Il primo motivo è quindi accolto nei limiti indicati, con assorbimento del secondo e del terzo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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