Annullata la clausola di smontaggio stagionale imposta senza motivazione (TAR Puglia n. 572 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione, apposta in sede di autorizzazione paesaggistica e di provvedimento unico autorizzativo, che impone lo smontaggio stagionale delle strutture di uno stabilimento balneare realizzate nel rispetto dei requisiti di facile amovibilità, costituisce un diniego parziale dell’istanza di autorizzazione per la fruizione invernale delle opere. Essa deve pertanto essere supportata da un’adeguata e puntuale motivazione, calibrata sulla verifica dei prevedibili rischi ambientali e paesaggistici del mantenimento delle strutture, previa ponderazione con i pericoli connessi alla loro rimozione e ricollocazione stagionale. Il parere della Soprintendenza che appone la clausola di stagionalità senza alcuna motivazione è illegittimo e determina, in via derivata, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio che lo recepiscono. Il parere vincolante endoprocedimentale, pur impugnabile immediatamente, non deve essere impugnato a pena di decadenza, potendo essere censurato con l’impugnazione degli atti conclusivi del procedimento.
Il Fatto
Il concessionario di un’area demaniale adibita a stabilimento balneare chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione di lavori di risanamento, riqualificazione ed efficientamento energetico di alcuni manufatti esistenti. La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo esprimeva parere favorevole, subordinandolo alla prescrizione del perfetto ripristino dello stato originario del sito dopo lo smontaggio delle strutture e all’indicazione del deposito per il periodo invernale. Tale prescrizione veniva recepita dall’autorizzazione paesaggistica e dal provvedimento unico autorizzativo rilasciati dal Comune.
Il concessionario impugnava i provvedimenti nella parte in cui recepivano la clausola di smontaggio stagionale, deducendo la violazione della normativa regionale che consente il mantenimento delle opere di facile amovibilità per l’intero anno solare e l’assenza di motivazione. Successivamente, avendo ottenuto il rinnovo del titolo edilizio, estendeva l’impugnazione al nuovo provvedimento con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso avverso il primo provvedimento unico autorizzativo, sostituito dal successivo titolo rilasciato a seguito di istanza di rinnovo.
Ha poi respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione per la tardiva impugnazione del parere della Soprintendenza. Il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui il parere paesaggistico, pur essendo atto endoprocedimentale a natura sostanzialmente decisoria, non deve essere impugnato immediatamente a pena di decadenza: l’interessato può attendere l’atto conclusivo del procedimento, che resta l’unico provvedimento lesivo.
Nel merito, il TAR ha rilevato che la clausola di smontaggio stagionale era stata apposta senza alcuna motivazione, come una clausola standard. L’assenso alla realizzazione di manufatti compatibili con il paesaggio copre l’intero anno solare: la limitazione degli effetti alla sola stagione estiva si traduce in un diniego parziale dell’istanza, che esige la rappresentazione puntuale delle ragioni di necessità dello smontaggio, con conseguente sacrificio degli interessi imprenditoriali del concessionario.
La carenza motivazionale è stata ritenuta ancor più grave perché lo stabilimento è assistito da titoli senza clausola di stagionalità, rendendo la prescrizione dello smontaggio delle sole opere accessorie intrinsecamente incoerente e sostanzialmente inutile. Il Collegio ha quindi annullato, nei limiti di interesse del ricorrente, il parere della Soprintendenza e, in via derivata, l’autorizzazione paesaggistica e il provvedimento unico autorizzativo. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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