Silenzio sul diritto di accesso del consorziato agli atti del consorzio irriguo (TAR Piemonte n. 648 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I consorzi di irrigazione e bonifica sono soggetti passivi del diritto di accesso, poiché l’art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/1990 include tra i destinatari dell’accesso i soggetti di diritto privato per la loro attività di pubblico interesse. È irrilevante che lo Statuto li qualifichi “consorzio privato di interesse pubblico” e che l’iscrizione dei proprietari sia obbligatoria: ciò non esclude l’assoggettamento alla disciplina sull’accesso documentale. Il ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio è fondato solo per i documenti adeguatamente specificati nell’istanza; non lo è per quelli indicati genericamente o mediante il riferimento a intere categorie di atti. Il termine per l’ostensione decorre dalla comunicazione del provvedimento.

Il Fatto

Una società agricola, consorziata, presentava all’Associazione Irrigua Est Sesia un’istanza di accesso il 15 luglio 2025, chiedendo il catasto consorziale, i piani distrettuali e gli strumenti di gestione della risorsa idrica, nonché i regolamenti statutari non reperibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito.

Di fronte al silenzio serbato dall’Associazione, la società proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso, la condanna all’ostensione completa e la nomina di un commissario ad acta. L’Associazione, regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per identità di ratio, ravvisando la censura unitaria dell’illegittimità del silenzio per contrarietà alla disciplina sull’accesso documentale. Preliminarmente richiama le argomentazioni già espresse in un precedente della stessa Sezione (TAR Piemonte, Sez. III, n. 300 del 17.02.2026), relativo a un distinto ricorso del medesimo ricorrente.

Da quel precedente il Tribunale trae la qualificazione dell’Associazione come consorzio di irrigazione e bonifica ex art. 45 della l.r. Piemonte n. 21/1999, che lo definisce “consorzio privato di interesse pubblico”, a iscrizione obbligatoria, con funzioni di dichiarato interesse pubblico.

Su tale base il Collegio conferma che la parte resistente è soggetta al diritto di accesso, in forza dell’art. 22, comma 1, lett. e), della l. n. 241/1990, che annovera tra i destinatari i soggetti di diritto privato per la loro attività di pubblico interesse. Irrilevanti le prerogative che il singolo associato potrebbe vantare ad altro titolo secondo la disciplina statutaria.

Quanto all’oggetto, il Tribunale distingue i documenti specificati da quelli indicati in modo generico. L’accoglimento riguarda solo il catasto consorziale, il piano distrettuale e gli ulteriori strumenti di erogazione idrica, nonché i regolamenti statutari non reperibili online. Il ricorso è invece rigettato in parte qua per la genericità dell’istanza riferita alla verifica della corretta gestione distrettuale e della parità di trattamento.

Il Tribunale ordina l’ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante presa visione ed estrazione di copia, precisando che per i documenti già pubblicati la resistente può limitarsi a indicare il link di diretto reperimento. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico della resistente.

Nota: il LINK è stato copiato esattamente come ricevuto, con la sola conversione dei caratteri `&` in `&` all’interno dell’attributo `href`, come da regola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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