L’eccezione di prescrizione è ammissibile se allega l’inerzia del titolare (Cass. civ. Sez. 1 n. 7904 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, è ammissibile quando la parte eccipiente alleghi il fatto principale costitutivo dell’eccezione, ossia l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, manifestando la volontà di profittare dell’effetto estintivo. Non è richiesto che la parte indichi la durata dell’inerzia o le norme applicabili al caso concreto, trattandosi di quaestio iuris la cui identificazione spetta al giudice, il quale, previa attivazione del contraddittorio, potrà applicare un termine di prescrizione diverso da quello ipotizzato dall’eccipiente. L’inerzia costituisce il fatto principale, mentre il decorso del tempo ne rappresenta soltanto la dimensione, senza valore costitutivo di un corrispondente tipo di prescrizione (cfr. Cass. 15895/2019; Sezioni Unite n. 10955 del 2002).
Il Fatto
La società appaltatrice, esecutrice di lavori stradali per conto di un Comune, dopo aver ricevuto l’ordine di rifacimento del manto di usura sull’asse principale del tratto stradale, sottoscriveva con riserva l’ordine di servizio e non ottemperava, iscrivendo riserve nei registri di contabilità per ottenere l’eliminazione delle detrazioni operate e il pagamento dei lavori supplementari. Conveniva quindi in giudizio il Comune, che, costituendosi, eccepiva la tardività della riserva e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria per i difetti dei giunti di dilatazione dei viadotti. La società chiamava in causa la propria assicuratrice per essere manlevata.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea per tardività della riserva, accoglieva la domanda riconvenzionale del Comune e rigettava la domanda di manleva. La Corte d’appello confermava la decisione, dichiarando tra l’altro inammissibile l’eccezione di prescrizione formulata dall’appaltatrice per genericità e inammissibile l’appello incidentale quanto alla legittimità dell’eccezione di tardività sollevata dall’assicuratrice.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, investita del ricorso, esamina prioritariamente il primo motivo, con il quale l’appaltatrice deduce violazione degli artt. 183, comma 4, cod. proc. civ. e 1667, commi 2 e 3, e 1669, commi 1 e 2, cod. civ., censurando la pronuncia di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione per asserita genericità.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, già espresso dalle Sezioni Unite n. 10955 del 2002 e ribadito da Cass. 15895/2019, secondo cui l’elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione, il cui onere allegativo grava sulla parte che la deduce, è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto. La determinazione della durata dell’inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, costituisce invece una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale applicabile.
La Corte precisa che, trattandosi di eccezione in senso stretto, alla parte eccipiente è richiesto soltanto di allegare l’inerzia e di manifestare la volontà di avvalersene, mentre l’individuazione della norma applicabile spetta al giudice, che, previa attivazione del contraddittorio, potrà applicare anche un termine diverso da quello invocato. Richiedere alla parte una specifica connotazione dell’inerzia con riferimento al termine iniziale introdurrebbe una nuova tipizzazione delle forme di prescrizione che le Sezioni Unite hanno inteso escludere.
Poiché la Corte territoriale non si è attenuta a tale principio, dichiarando l’inammissibilità dell’eccezione per genericità, la Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso. Il secondo e il terzo motivo, riguardanti rispettivamente la violazione degli artt. 331 e 346 cod. proc. civ. e delle regole di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1367 e 1370 cod. civ., restano assorbiti nella statuizione di fondatezza del primo motivo.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché rivaluti l’eccezione di prescrizione alla luce dei richiamati principi interpretativi, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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