Disciplinare Polizia di Stato: no incompatibilitàdel Consiglio per pluralità di incolpati nella stessa vicenda (TAR Puglia n. 464 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rischio di condizionamento, che fonda la regola di incompatibilità dei componenti degli organi disciplinari, presuppone la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato e non una pluralità di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di diverse persone coinvolte nella medesima vicenda giudiziaria. L’astensione e la ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina del personale della Polizia di Stato sono soggette a cause tassative, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 737/1981. La nomina dei supplenti dei componenti designati dai sindacati spetta alle articolazioni provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative, non al Questore. Il giudice amministrativo non può sindacare la scelta della sanzione disciplinare, salvi i casi di travisamento dei fatti, abnormità o manifesta sproporzione: l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti penali, senza doverli ripetere, quando non vi è giudicato assolutorio.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, assistente capo, ha impugnato il provvedimento di destituzione dal servizio, disposto dal Capo della Polizia ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, e 4, d.P.R. n. 737/1981, all’esito della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce. La sanzione traeva origine da una vicenda giudiziaria in cui l’incolpato era stato ritenuto responsabile del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.), con sentenza della Corte di Appello poi annullata per intervenuta prescrizione. L’impiegato ha dedotto quattro motivi di ricorso. Con i primi due ha contestato la composizione del Consiglio di disciplina e i tempi di valutazione degli atti; con il terzo ha eccepito il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità; con il quarto ha lamentato la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti coinvolti in procedimenti analoghi.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In relazione alla composizione del Consiglio di disciplina, il Collegio ha chiarito che l’art. 16 d.P.R. n. 737/1981 rinvia alle cause di astensione e ricusazione di cui all’art. 149 del T.U. n. 3/1957, che sono tassative. Il rischio di condizionamento non può essere configurato quale causa di incompatibilità dell’intero organo quando vi siano procedimenti disciplinari distinti a carico di soggetti diversi coinvolti nella medesima vicenda, come nel caso di specie. Il pericolo di alterazione della terzietà, infatti, sussiste solo all’interno del medesimo procedimento a carico dello stesso incolpato: la valutazione contestuale di posizioni diverse non determina, di per sé, un vizio di composizione.

Quanto alla nomina del componente supplente, il Tribunale ha precisato che il Questore provvede esclusivamente alla sostituzione dei membri di cui alla lettera b), mentre la designazione dei supplenti dei componenti sindacali è riservata alle articolazioni provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative, come avvenuto nella specie con la nomina dell’ispettore indicato dal SIULP. I tempi di valutazione degli atti, poi, non integrano autonomamente un vizio di legittimità, essendo solo un possibile sintomo di eccesso di potere che deve essere riscontrato in concreto.

In ordine alla proporzionalità della sanzione, il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la determinazione dell’entità della sanzione disciplinare è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in casi di travisamento dei fatti, abnormità o manifesta illogicità. Nel caso di specie, la condotta dell’incolpato è stata valutata in modo approfondito e la sanzione è stata ritenuta congrua rispetto alla gravità dei fatti, considerata anche la reiterazione della condotta e l’abuso del rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Il Tribunale ha evidenziato come l’Amministrazione possa legittimamente utilizzare gli accertamenti penali quando non vi sia giudicato assolutorio: la prescrizione del reato non esclude la valutazione disciplinare.

Infine, in merito alla dedotta disparità di trattamento, la censura è stata respinta per difetto di prova dell’identità delle situazioni, dato che i precedenti riguardavano ipotesi di tentativo o istigazione e non di induzione consumata. Al contrario, è emerso che altri dipendenti coinvolti nella medesima indagine avevano subito la stessa sanzione, con ciò dimostrando una linea di condotta amministrativa omogenea e coerente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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