Atti endoprocedimentali insuscettibili di autonoma impugnazione (TAR Lombardia n. 557 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti endoprocedimentali non sono suscettibili di autonoma impugnazione, difettando dei requisiti dell’immediata lesività e dell’efficacia esterna. La loro eventuale invalidità può essere fatta valere esclusivamente con l’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, che costituisce l’unico atto idoneo a produrre effetti verso l’esterno. Non sussiste, pertanto, l’interesse a ricorrere avverso le note con cui l’amministrazione comunica l’avvio di un subprocedimento di verifica o di annullamento in parte qua di una precedente aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente, capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, impugnava dinanzi al TAR Lombardia le note con cui il responsabile unico del procedimento (RUP) di una centrale di committenza aveva comunicato, da un lato, l’esito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario e delle imprese consorziate e ausiliarie e, dall’altro, l’avvio del procedimento volto all’annullamento parziale della determinazione di aggiudicazione del Lotto n. 3 di una gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali.
La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia di tali atti, deducendone l’illegittimità. Nel giudizio si costituivano la stazione appaltante, l’aggiudicataria e le altre controinteressate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza cautelare reputando che il ricorso, a un primo sommario esame, non fosse assistito dal necessario fumus boni iuris. La ragione decisiva è stata individuata nella natura endoprocedimentale degli atti impugnati, i quali non erano ancora assistiti dall’efficacia esterna tipica del provvedimento amministrativo finale.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che non era ancora intervenuta l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, il quale, nella ripartizione interna delle competenze, è l’unico organo legittimato ad attribuire rilevanza esterna alle manifestazioni di volontà degli uffici dell’ente. Ne consegue che le note del RUP, pur provvedendo a comunicazioni rilevanti, non erano in grado di ledere autonomamente la sfera giuridica della ricorrente.
A ulteriore sostegno della decisione, il Collegio ha rilevato la prossimità della decisione del Consiglio di Stato sull’appello avverso la sentenza del TAR Lombardia, Milano, pubblicata in data 18.12.2025, la cui udienza era già fissata per il giorno successivo alla camera di consiglio.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.