Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1018 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ., sia stata notificata mediante posta elettronica certificata presso il domicilio reale dell’Amministrazione soccombente e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvede nel successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Asti in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata accertata la pretesa retributiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il titolo giudiziale, notificato in via telematica e passato in giudicato, non era stato eseguito dall’Amministrazione debitrice.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata risulta rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito, non è contestata l’omessa esecuzione del giudicato. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate in favore della parte ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, il quale provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55 del 2014, con dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte per la serialità della controversia e per l’obiettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli. Si provvede alla distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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