Valutazione prove concorsuali dirigenti scolastici: insindacabile senza prova di irragionevolezza manifesta (TAR Emilia-Romagna n. 641 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici concorsi, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte da parte della Commissione deve avvenire prima dell’inizio della correzione degli elaborati, ma non richiede necessariamente la pubblicazione della griglia, essendo sufficiente la verbalizzazione dei criteri a garanzia della trasparenza. La discrezionalità della Commissione nella predisposizione di indicatori e descrittori è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. I giudizi valutativi sui singoli elaborati sono insindacabili in mancanza di prova della palese irragionevolezza, ferma restando la verifica della c.d. prova di resistenza quando il punteggio assegnato sia ampiamente inferiore alla soglia minima di ammissione alla prova orale.
Il Fatto
Una candidata ha partecipato al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 18 dicembre 2023. All’esito della prova scritta, la Commissione ha attribuito alla ricorrente un punteggio pari a 59/100, inferiore alla soglia minima di 70 punti richiesta per l’accesso alla prova orale. Avverso l’esclusione, la candidata ha impugnato l’elenco dei candidati ammessi all’orale e la successiva graduatoria finale, deducendo plurimi vizi concernenti le modalità di definizione e pubblicazione dei criteri valutativi e l’attribuzione del punteggio alla propria prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in primo luogo la censura relativa alla tardiva elaborazione della griglia di valutazione. Dalla stessa ammissione della ricorrente, la Commissione ha formalizzato i criteri il 27 dicembre 2024 in una seduta di mezz’ora, conclusasi in tempo utile rispetto alla correzione degli elaborati della candidata, avvenuta solo il successivo 22 gennaio 2025. Il breve lasso temporale impiegato è stato ritenuto proporzionato alla natura dei criteri da adottare, senza che fosse fornito alcun principio di prova circa una loro palese irragionevolezza. Quanto all’asserita anomalia temporale sulla sottoscrizione del verbale, il Tribunale ha osservato che lo scarto di pochi minuti non inficia la validità della procedura.
Sulla mancata pubblicazione della griglia sul Portale dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Giudice ha richiamato il principio per cui la predeterminazione dei criteri è finalizzata ad evitare favoritismi, sicché la garanzia di trasparenza risulta assicurata dalla loro predisposizione e verbalizzazione prima dell’inizio delle correzioni, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato (nn. 3955/2021, 495/2019, 2334/2017). Parimenti infondata è risultata la doglianza sulla mancata pubblicazione dei quadri di riferimento, pubblicati invece sul sito del Ministero e sulla piattaforma INPA.
In ordine alla terza censura, il Tribunale ha ribadito l’ampia discrezionalità della Commissione nella predeterminazione dei criteri, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o illogicità (Cons. Stato n. 8248/2025), non ravvisabile nel caso di specie attesa la coerenza di indicatori e descrittori con la lex specialis. Quanto alla valutazione della prova, il Collegio ha posto in rilievo il punteggio di 59/100 assegnato alla ricorrente, ben al di sotto della soglia di 70/100, evidenziando la c.d. prova di resistenza: anche l’attribuzione del massimo punteggio sull’indicatore relativo all’inquadramento normativo non avrebbe consentito il superamento della soglia. Per l’indicatore relativo alla correttezza linguistica, le valutazioni hanno natura ampiamente discrezionale e non sono assistite da alcuna dimostrazione di palese irragionevolezza (Cons. Stato nn. 7113/2025, 8319/2023). Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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