Clausole della lex specialis non immediatamente escludenti e difetto di legittimazione: il TAR Puglia respinge la cautelare (TAR Puglia n. 432 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis di gara è soggetta all’onere di impugnazione immediata solo quando sia oggettivamente e immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici, tanto da concretizzare l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta o comunque un’offerta economicamente sostenibile. Non hanno tale natura le previsioni che concernono i criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi, per le quali l’interesse al ricorso sorge solo con gli atti applicativi, quali l’esclusione o l’aggiudicazione a terzi. L’antieconomicità della gara deve essere comprovata con la dimostrazione che nessun altro operatore economico con altra organizzazione possa presentare offerte sostenibili, considerato anche il numero di offerte effettivamente presentate. È altresì inammissibile la censura sulla mancata suddivisione in lotti se il ricorrente non allega le ragioni per cui tale conformazione dell’oggetto della gara gli avrebbe precluso la partecipazione.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria uscente del servizio di noleggio di un software per la gestione delle sanzioni amministrative, ha impugnato il bando di gara indetto dal Comune per il nuovo affidamento, deducendo l’antieconomicità della procedura, l’illegittima mancata suddivisione in lotti funzionali e l’indebita alterazione della ponderazione dei punteggi tra qualità e prezzo. Con motivi aggiunti ha altresì impugnato la successiva modifica dell’art. 11.8 del Capitolato Tecnico e il differimento del termine di scadenza delle offerte. La società ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo il ricorso prima facie inammissibile per carenza di legittimazione e interesse. In primo luogo, il Collegio ha escluso la natura immediatamente escludente delle clausole sulla presunta antieconomicità della gara, rilevando che la ricorrente non ha fornito la prova che altri operatori economici non fossero in grado di presentare offerte sostenibili, anche alla luce del mutato oggetto della gara per via della digitalizzazione dell’Amministrazione e dell’aumento dell’aggio al 35% per le notifiche all’estero.
Quanto alla mancata suddivisione in lotti, la Corte ha osservato che la ricorrente, in qualità di gestore uscente dell’intero servizio, non ha allegato le ragioni per cui tale conformazione le avrebbe precluso la partecipazione, né ha dimostrato che il precedente bando fosse suddiviso in lotti. Con riguardo, infine, ai criteri di valutazione dell’offerta, il Tribunale ha richiamato il principio per cui le previsioni concernenti la ripartizione dei punteggi non sono immediatamente escludenti, sorgendo l’interesse al ricorso solo con gli atti applicativi.
La Corte ha inoltre escluso il requisito del danno grave e irreparabile, essendo l’interesse a mantenere la gestione in proroga un interesse di mero fatto e non essendo stati indicati i danni concreti derivanti dal prosieguo della procedura. La presentazione di un numero significativo di offerte da parte di altri operatori ha infine comprovato la natura non escludente delle clausole impugnate. Il TAR ha fissato la trattazione del merito all’udienza pubblica e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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