SCIA in sanatoria ex art. 36-bis: atto plurimotivato e suoi presupposti (TAR Emilia-Romagna n. 247 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 può essere legittimamente presentata solo fino alla scadenza dei termini di cui all’art. 34, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e, comunque, prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per l’abuso commesso. La declaratoria di inefficacia della SCIA è doverosa quando la segnalazione sia tardiva, incompleta per mancata acquisizione di un parere obbligatorio, o quando l’intervento non soddisfi il requisito della doppia conformità urbanistica. La dichiarazione del tecnico circa la doppia conformità non è sufficiente se non veritiera, occorrendo che essa sussista effettivamente. L’azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm. è inammissibile quando l’Amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso, ancorché negativo, prima della proposizione del ricorso. L’atto plurimotivato non è annullabile se anche solo uno dei motivi posti a suo fondamento risulta legittimo.
Il Fatto
I ricorrenti presentavano una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 per due abbaini realizzati senza titolo al piano sottotetto di un immobile qualificato dal PUG come edificio di interesse culturale e testimoniale. L’abuso era già stato sanzionato dal Comune con ordinanze di rimessione in pristino, impugnate senza successo: il giudizio si era concluso con pronuncia di improcedibilità su richiesta degli interessati.
Il Comune, dopo aver denegato l’attestazione di avvenuto consolidamento della SCIA, dichiarava l’inefficacia della segnalazione sulla base di tre distinti motivi: tardività della presentazione, incompletezza per mancato parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e difetto di doppia conformità. I ricorrenti impugnavano gli atti e proponevano azione avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato inammissibile la domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., rilevando che l’azione contro il silenzio presuppone non solo il decorso del termine ma anche la perdurante inerzia dell’Amministrazione; nel caso di specie, il provvedimento espresso negativo era già intervenuto prima della proposizione del ricorso, sicché l’interesse si concentrava sulla sola domanda di annullamento.
Nel merito, la sentenza ha qualificato il provvedimento come atto plurimotivato, in quanto ciascuna delle ragioni poste a fondamento è autonomamente idonea a sorreggere la determinazione. Ne consegue che l’annullamento è possibile solo se tutte le censure proposte risultano fondate, essendo sufficiente la legittimità di un solo motivo per rendere inutile la verifica delle altre ragioni. Nessuno dei due motivi di ricorso è stato ritenuto fondato.
Quanto alla tempestività, la SCIA in sanatoria era stata presentata quando erano già state irrogate le sanzioni amministrative, con ordinanze di rimessione in pristino e successiva esecuzione coattiva. La pronuncia di improcedibilità del precedente giudizio, non essendo una decisione di merito, non aveva annullato i provvedimenti sanzionatori, che restavano rilevanti come fatto storico ai fini della verifica del termine di presentazione.
Sull’incompletezza della segnalazione, il Collegio ha richiamato il principio per cui la SCIA produce effetti solo se la documentazione è completa e le autodichiarazioni veritiere; in presenza di una dichiarazione incompleta non decorre il termine per l’esercizio dei poteri inibitori. Il parere della Commissione era obbligatorio, trattandosi di interventi su edificio di interesse culturale e testimoniale.
Infine, la Corte ha evidenziato il difetto di doppia conformità: gli abbaini non erano necessari, essendo già garantiti i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione, e la relazione tecnica conteneva una dichiarazione non veritiera, facendo riferimento a disposizioni non più vigenti. La sola asseverazione del tecnico non integra il requisito, che deve sussistere effettivamente. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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