Ricorso collettivo inammissibile senza identità di posizioni e assenza di conflitto (TAR Lazio n. 6151 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda va proposta dal singolo titolare con separata azione. La sua ammissibilità richiede l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, l’identità dell’oggetto delle domande, il medesimo contenuto degli atti impugnati e la coincidenza dei motivi di censura. È altresì necessaria l’assenza di una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La connessione soggettiva non è sufficiente a giustificare il cumulo delle domande, occorrendo anche un collegamento oggettivo tra gli atti impugnati.
Il Fatto
Due avvocati impugnavano il bando di gara indetto da Consip S.p.A. per l’affidamento di servizi di assistenza legale in ambito stragiudiziale, Lotto 1 dedicato al diritto amministrativo e alla contrattualistica pubblica. Il primo, avvocato del libero foro, lamentava che il paragrafo 6.3 del Disciplinare non consentisse di attestare il requisito di capacità tecnica maturato in favore di soggetti privati. Il secondo, ex Avvocato dello Stato iscrittosi all’albo solo dopo il collocamento a riposo, contestava il paragrafo 5.1 del Capitolato laddove non considerava l’esperienza professionale maturata prima dell’iscrizione all’Ordine forense.
Entrambi dichiaravano di voler partecipare al Lotto 1, avvalendosi dei rispettivi requisiti, e deducevano il carattere escludente delle clausole della lex specialis. La stazione appaltante eccepiva l’inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei requisiti, rilevando la diversità delle posizioni e la situazione di conflitto tra i ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui, nel processo amministrativo, assume rilevanza solo la connessione oggettiva delle domande, non quella meramente soggettiva. Il ricorso collettivo postula che le domande siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi. Tali requisiti sono funzionali a evitare la confusione tra liti differenti e l’aggravio dei tempi processuali.
Nella fattispecie, i ricorrenti vantavano posizioni non sovrapponibili né omogenee: l’uno rivendicava la valutazione dell’esperienza maturata come Avvocato dello Stato, l’altro quella prestata come consulente di soggetti privati. Le censure erano quindi riferibili a clausole diverse e lesive in modo differente della sfera giuridica di ciascuno. La circostanza che entrambi ambissero all’aggiudicazione del medesimo Lotto ne faceva, inoltre, dei concorrenti in nuce, configurando una situazione di conflitto di interessi incompatibile con il cumulo delle azioni.
Il Collegio ha escluso che la partecipazione in RTI, dedotta solo in memoria ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., potesse sanare il vizio: tale qualità non risultava dal ricorso introduttivo, non emergeva dalla procura e non era documentata attraverso la produzione della domanda di partecipazione. La cessazione della materia del contendere intervenuta sul primo motivo, relativo al solo ex Avvocato dello Stato, confermava la disomogeneità delle posizioni processuali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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