Obbligo di servire i clienti divenuti vulnerabili nel STG senza compensazioni (TAR Lombardia n. 1539 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dia attuazione all’art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2025, imponendo agli esercenti il servizio a tutele graduali di continuare a servire i clienti divenuti vulnerabili fino alla fine del periodo di assegnazione, è illegittima per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. La misura di politica sociale a tutela dei clienti vulnerabili non può tradursi in maggiori oneri a carico dei gestori del STG, i quali devono operare secondo criteri di economicità. Spetta all’Autorità avviare le consultazioni e prevedere meccanismi di compensazione tariffaria, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari degli esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. b), legge n. 481/1995. È illegittima, inoltre, la delibera che estende l’agevolazione tariffaria anche ai clienti divenuti vulnerabili prima dell’entrata in vigore del decreto, in violazione del principio di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 preleggi.
Il Fatto
La ricorrente è una società attiva nella vendita di energia elettrica. Con il ricorso notificato il 25 maggio 2025 ha chiesto l’annullamento della deliberazione ARERA n. 110/2025/R/EEL del 25 marzo 2025, recante attuazione dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2025 in tema di permanenza dei clienti domestici vulnerabili nel servizio a tutele graduali.
La società aveva partecipato all’asta per l’assegnazione del STG, aggiudicandosi tre lotti, e aveva formulato un’offerta a valori negativi calibrata sul numero di clienti non vulnerabili indicato per ciascuna area. La delibera impugnata estende il perimetro dei clienti da servire al minor prezzo. Di qui i motivi di ricorso per violazione del legittimo affidamento, contrasto con la direttiva 2019/944/UE, imposizione di un obbligo a contrarre, carenza di istruttoria e motivazione, estensione ultra vires del perimetro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del STG e il suo rapporto con il servizio di maggior tutela e con il servizio di vulnerabilità. L’art. 2, comma 3, del D.L. n. 19/2025 risponde a una finalità di politica sociale: correggere il paradosso per cui il prezzo applicato ai clienti non vulnerabili nel STG era risultato più basso di quello corrisposto dai clienti vulnerabili in maggior tutela, come evidenziato dalla stessa Autorità nella memoria 62/2024/I/EEL.
Tale finalità, osserva il Tribunale, non può però gravare sui gestori del STG. Il Collegio richiama la sentenza n. 1856/2025 dello stesso TAR: la misura di politica sociale non può tradursi in maggiori oneri a carico degli esercenti, né può qualificarsi come rischio d’impresa, poiché il rischio presuppone una scelta che i gestori non possono effettuare.
Le censure di difetto di istruttoria e motivazione, già assorbenti nelle precedenti sentenze di annullamento, sono assorbenti anche nel caso di specie. A fronte della sopravvenienza normativa, ARERA si è sottratta alla propria funzione regolatoria in materia tariffaria: non ha avviato le consultazioni con i gestori, non ha stimato il numero di clienti divenuti vulnerabili, non ha valutato l’impatto sull’equilibrio economico-finanziario degli esercenti. L’art. 2, comma 12, lett. b), legge n. 481/1995 le imponeva di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti con gli obiettivi generali di carattere sociale, mediante il sistema tariffario.
Il Collegio esclude che la deliberazione n. 267/2025/R/eel, adottata a valle dell’annullamento delle delibere n. 10/2025 e n. 48/2025 e senza richiamare quella qui impugnata, abbia neutralizzato la portata lesiva del provvedimento, residuando margini di incertezza sul meccanismo di compensazione. La condotta tenuta dalla società, che ha continuato a servire i clienti divenuti vulnerabili, non prova di per sé la redditività dell’operazione, avendo la stessa fatto salve le proprie riserve.
È fondato anche il quinto motivo: la delibera riconosce l’agevolazione tariffaria pure ai clienti divenuti vulnerabili prima dell’entrata in vigore del decreto, così violando il principio di irretroattività. I primi tre motivi sono respinti in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, che impone di porre l’onere dei benefici a carico della finanza pubblica e non degli esercenti. Le questioni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia restano assorbite perché proposte in via gradata. Il ricorso è accolto e la delibera annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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