Custodia e diligenza esigibile: esclusa responsabilità senza prova della causa non imputabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 18254 del 06.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni aventi ad oggetto la custodia, l’adempimento del debitore deve essere valutato, ai sensi degli artt. 1176 e 1768 c.c., con riguardo alla diligenza concretamente esigibile in relazione alla natura dell’attività e alle modalità del suo svolgimento. Ove il giudice di merito accerti la conformità della condotta del debitore allo standard di diligenza così ricostruito, anche sulla base della prassi organizzativa dell’ufficio, va esclusa la configurabilità dell’inadempimento, senza che assuma rilievo la mancata prova di una causa non imputabile al debitore. La valutazione del grado di diligenza esigibile è condotta in concreto e non può risolversi nell’imposizione di cautele ulteriori non risultanti esigibili in base al contesto operativo accertato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione — nella specie, il Ministero della Giustizia — aveva agito in via monitoria nei confronti di un dipendente dell’UNEP per ottenere la reintegrazione di un ammanco di somme da lui incassate e custodite, risultate mancanti dalla cassetta metallica affidatagli. Il debitore proponeva opposizione, e nel corso del giudizio civile interveniva una sentenza penale di assoluzione dello stesso dai reati di peculato e simulazione di reato, con formula “per non aver commesso il fatto”. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo non dimostrata la fonte del credito, e la Corte d’Appello rigettava il gravame del Ministero, escludendo un inadempimento dell’obbligo di custodia per avere il dipendente osservato la diligenza richiesta. Il Ministero ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, scrutinando congiuntamente i primi tre motivi, relativi alla violazione degli artt. 1176, 1218, 1768 e 2697 c.c. e al vizio motivazionale. La censura principale del Ministero postulava che, per escludere la responsabilità del custode, fosse necessaria la prova di un fatto non imputabile idoneo a giustificare l’inadempimento. Tale presupposto è stato ritenuto non condivisibile: la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione immune da vizi, che il dipendente aveva conformato la propria condotta alla prassi in uso presso gli uffici UNEP, depositando la cassetta portavalori e chiudendola a chiave all’interno del cassetto della scrivania, secondo le modalità organizzative vigenti.

La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la diligenza costituisce il criterio di valutazione dell’esatto adempimento e impone al debitore di realizzare tutte le attività necessarie a soddisfare l’interesse creditorio, avuto riguardo alla concreta natura della prestazione e al contesto in cui essa si svolge. L’osservanza dello standard di diligenza esigibile integra adempimento e, dunque, esclude la responsabilità, come confermato da precedenti conformi (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15526 del 2025; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25889 del 2025). Ne consegue che, accertata la conformità della condotta, non è necessario procedere alla verifica della prova liberatoria nei termini prospettati dal ricorrente. La valutazione del grado di diligenza è condotta in concreto, come ribadito da Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2756 del 2020.

Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che il fatto relativo alle modalità di custodia era stato espressamente scrutinato dal giudice di merito, sicché la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, non evidenziando un effettivo error in iudicando né un vizio motivazionale rilevante. Infondato anche il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, correttamente applicata in base al principio di devoluzione delle questioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Ministero alle spese e con esclusione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato esentata dal pagamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1768 c.c.

Tutte le 8 sentenze sull'art. 1768 c.c.

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