Ottemperanza alla sentenza sul pagamento della Carta docente (TAR Lombardia n. 1469 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile solo se il titolo esecutivo è divenuto definitivo e la sua notifica, con l’attestazione di conformità, è stata provata nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La mancanza di prova dell’avvenuta esecuzione da parte dell’Amministrazione determina l’accoglimento della domanda e l’ordine di adempimento entro il termine fissato dal giudice. In caso di persistente inottemperanza si nomina fin d’ora il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo la scadenza del termine.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica per la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Con la sentenza n. 3102/2024 il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per un importo complessivo di € 2.000,00, con spese a carico della parte soccombente.

Notificato il titolo e attestato il passaggio in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha allora proposto ricorso in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del disposto e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, ed è stata notificata in copia conforme presso la sede dell’Amministrazione.

Su questo punto il ricorso ha richiesto una regolarizzazione. Alla camera di consiglio dell’ottobre 2025 il Collegio aveva rilevato il mancato deposito della prova della notifica del duplicato informatico della sentenza, concedendo un termine alla difesa della ricorrente. La documentazione è stata poi depositata: ciò ha consentito di ritenere integrato il requisito probatorio della notifica del titolo esecutivo.

Il Collegio ha quindi applicato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, quale lasso minimo che deve intercorrere tra la notifica del titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione giudiziale. Richiamando Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309, il Tribunale ha qualificato come titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità. Nel caso concreto il termine risultava decorso alla data di proposizione del ricorso.

Poiché l’Amministrazione non ha fornito prova dell’integrale esecuzione del disposto, il ricorso è stato accolto: l’Amministrazione scolastica deve erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato fin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore dopo la scadenza del termine e provvederà entro i successivi 60 giorni. Trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente già preposto alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e rifusione del contributo unificato, con pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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