Art. 1569.

Art. 1569.

Contratto a tempo indeterminato

Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Libro IV — Delle obbligazioni