Abolitio criminis e interesse all’assoluzione più favorevole (Cass. pen. Sez. VII n. 7549 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una declaratoria di prescrizione, l’imputato conserva un interesse concreto e attuale a ottenere la formula assolutoria oggettivamente più favorevole, e dunque l’assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, che prevale sulla formula di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato. La questione concernente l’abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella relativa all’estinzione del reato per prescrizione, ed è esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare d’ufficio, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato in un procedimento per abuso di ufficio e per altre contestazioni, era stato assolto in primo grado dalle imputazioni di cui agli artt. 495, 373 e 390 cod. pen., mentre per il reato di cui all’art. 323 cod. pen. era stata dichiarata la prescrizione. La sentenza era stata confermata in appello, dove l’imputato aveva chiesto l’assoluzione anche per la contestazione di abuso di ufficio.

Proposto ricorso per cassazione, il ricorrente ha invocato l’assoluzione per insussistenza del dolo e, in via subordinata, perché il fatto non è più previsto come reato per effetto della legge n. 114 del 2024. La questione centrale diventa quindi la scelta della formula decisoria in presenza di una causa estintiva già dichiarata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato processuale acquisito: la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione quanto alla contestazione di abuso di ufficio. Il ricorrente, tuttavia, ha comunque interesse a una pronuncia di merito più favorevole, perché l’assoluzione per abolitio criminis è formula oggettivamente migliore rispetto a quella di non doversi procedere per estinzione del reato.

Il percorso argomentativo si fonda su un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: la questione concernente l’abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella relativa all’estinzione del reato per prescrizione ed è esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso (Sez. IV n. 29536 del 21.06.2016).

La Corte precisa che tale pronuncia può essere adottata anche in udienza camerale, ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., poiché l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare d’ufficio, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto come reato per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice (Sez. VII n. 48054 del 16.11.2011).

Risultando la fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen. abrogata per effetto della legge n. 114 del 2024, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. La Corte respinge invece la richiesta principale di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato: in tema di formule assolutorie, quando il fatto non corrisponde a una fattispecie incriminatrice per assenza di previsione normativa o per successiva abrogazione della norma, l’imputato va assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, permanendo la possibile rilevanza civile del fatto; la formula il fatto non sussiste va adottata solo quando difetti un elemento costitutivo del reato (Sez. III n. 36859 del 26.06.2014).

Infine, in presenza della prescrizione, l’obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee a escludere il fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento (Sez. VI n. 48527 del 18.11.2003): situazione non rinvenibile nel caso concreto, con conseguente annullamento senza rinvio per la sola sopravvenuta abrogazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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