Sequestro probatorio senza termine finale viola la proporzionalità (Cass. pen. Sez. VI n. 32847 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di un immobile deve essere adottato e confermato nel rispetto del canone di proporzionalità, espressione del principio di ragionevolezza, che impone il giusto equilibrio tra l’interesse pubblico all’accertamento del fatto e il sacrificio del diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il requisito contiene in sé quello della residualità: si può ricorrere al vincolo reale solo quando il risultato probatorio non sia conseguibile con modalità meno afflittive. La motivazione del provvedimento è condizione di legalità della misura e deve dare conto dell’an, della durata e dell’effettiva necessità dello spossessamento. In particolare, ove l’attività investigativa cui il sequestro è funzionale sia calendarizzabile in un breve arco di tempo, l’omessa indicazione di un termine finale di efficacia si traduce in violazione del canone di proporzione.

Il Fatto

Il Tribunale di L’Aquila, investito della richiesta di riesame, confermava con ordinanza il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero, avente ad oggetto un immobile di proprietà dell’indagato per i reati di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. Il vincolo era stato disposto per mantenere inalterato lo stato dei luoghi in funzione di un esperimento giudiziale.

Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte di cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge sotto un duplice profilo: l’assenza delle esigenze probatorie, essendo lo stato dei luoghi già cristallizzato nel verbale di ispezione e nel carteggio fotografico, e il difetto di proporzionalità per indebita compressione del diritto di proprietà. Si lamentava, in particolare, l’omessa apposizione di un termine finale di efficacia e l’omessa calendarizzazione dell’esperimento giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato nei limiti e per le ragioni esposte. Non è invece deducibile il motivo nella parte in cui si duole dell’assenza di motivazione sulle esigenze probatorie. In tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, sul fatto e sulle fonti di prova, onde provocare il giudice del riesame a risposte adeguate, sulle quali poi la Cassazione può esprimersi. In mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti, inevase per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza dell’onere, in relazione ai limiti del giudizio di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen.

Poiché né dal provvedimento impugnato né dall’atto di riesame risulta che il ricorrente abbia investito della questione il Tribunale, questi non può dolersi in sede di legittimità della mancanza delle esigenze probatorie o dell’omessa motivazione sul punto. Fondata è invece la seconda questione, che introduce il tema della proporzionalità delle misure impositive di vincoli reali su beni-interesse di rango costituzionale.

La giurisprudenza di legittimità, traendo spunto anche dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che ha positivizzato il principio in relazione alle misure cautelari personali, ha affermato la necessità di assicurare il giusto equilibrio tra motivi di interesse generale e sacrificio del diritto di proprietà. Con le sentenze Sez. U. n. 5876 del 28.01.2004, Bevilacqua, e Sez. U. n. 36072 del 19.04.2018, Botticelli, si è ribadita l’ineludibile necessità di un’interpretazione dell’art. 253 cod. proc. pen. che tenga conto della proporzionalità della misura rispetto all’esigenza perseguita. Il requisito, espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé quello della residualità: al sequestro può farsi ricorso solo quando allo stesso risultato non si pervenga con modalità meno afflittive.

La motivazione del provvedimento diventa così requisito indispensabile per verificare la ragionevolezza e la legalità della misura, dovendo garantire che le esigenze di accertamento non siano perseguite se non limitando al minimo il diritto di disporre del bene. Nel caso di specie, né il Pubblico Ministero in sede di adozione del provvedimento genetico, né il Tribunale in sede di controllo, si sono attenuti a tale esegesi. L’attività investigativa cui il sequestro era funzionale poteva essere calendarizzata, sì da conoscere a priori i tempi e da compiersi in un breve arco temporale. L’omessa indicazione nel provvedimento genetico della durata e di un termine finale di efficacia si è tradotta in violazione del canone di proporzione. Anche il Tribunale si è discostato dai principi, ricorrendo a motivazioni poco pertinenti rispetto al devolutum e ad argomenti assertivi, là dove ha ritenuto che la locazione dell’immobile a terze persone escludesse la prospettata lesione del diritto di proprietà.

Su tali premesse si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro probatorio, con conseguente restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro; la cancelleria provvede alle comunicazioni al pubblico ministero procedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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