Coefficiente 2,44% per la Polizia penitenziaria solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 34 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, il personale della Polizia penitenziaria ha diritto al calcolo della quota retributiva con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come esteso dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021. La disposizione ha natura sostanziale e non retroattiva: la decorrenza economica del beneficio è fissata al 1° gennaio 2022, con esclusione di arretrati per periodi anteriori, anche per il personale già collocato in quiescenza. L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata quando il termine sia stato interrotto dalla domanda amministrativa e dal ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Corpo di Polizia penitenziaria cessato dal servizio nel dicembre 2018, è titolare di un trattamento pensionistico liquidato dall’Inps con il sistema misto, non avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.

Per gli anni di servizio maturati fino a quella data, calcolati con il sistema retributivo, il ricorrente ha rivendicato l’applicazione del coefficiente del 2,44% previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la decorrenza del beneficio dalla data di collocamento in quiescenza, oltre interessi e rivalutazione. L’Inps ha resistito sostenendo che, dopo il transito nei ruoli civili del Ministero della Giustizia, non trovano applicazione né la norma invocata né l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, e ha eccepito in via subordinata la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalle pronunce nomofilattiche delle Sezioni Riunite, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 164, comma 4, del codice di giustizia contabile: le sentenze n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM hanno fissato l’aliquota annua unica del 2,44% per la determinazione della quota retributiva corrispondente alle anzianità inferiori a diciotto anni al 31 dicembre 1995.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, destinatario esclusivo di tale modalità di calcolo era il personale militare, non il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, almeno fino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso il coefficiente anche a quest’ultimo personale, tra cui rientra la Polizia penitenziaria ai sensi dell’art. 1 della legge n. 395/1990.

Il ricorrente, almeno fino all’ottobre 2016, ha fatto parte dei ruoli del Corpo e, per gli anni da calcolare con il sistema retributivo, è soggetto destinatario della normativa. La qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1995 costituisce presupposto acquisito per il profilo previdenziale; diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al personale del Corpo che ha svolto le medesime funzioni.

La Corte esclude però la retroattività del comma 101. La norma ha natura sostanziale e non procedurale e non è disposizione di interpretazione autentica, non avendo risolto alcun contrasto giurisprudenziale in materia, peraltro inesistente. Il legislatore, per finalità perequative, ha esteso l’ambito dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a soggetti non militari, ma senza estendere gli effetti a situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore: opera quindi l’art. 11 delle preleggi.

Trattandosi di rapporto previdenziale di durata, la nuova normativa non investe il fatto generatore del rapporto, ma può regolare diversamente le modalità di erogazione della prestazione. La relazione illustrativa agli atti parlamentari, nel quantificare gli oneri per il decennio 2022-2031, include anche il personale già cessato entro il 2021: il ricalcolo con il coefficiente del 2,44% può avvenire solo con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Nello stesso senso la Corte costituzionale, sent. n. 33 del 28.2.2023.

E’ infondata, infine, l’eccezione di prescrizione, essendo il termine quinquennale interrotto dalla domanda rivolta all’Inps nel novembre 2022 e dal ricorso depositato nel marzo 2023. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con riconoscimento del diritto alla liquidazione dal 1° gennaio 2022 e senza arretrati anteriori, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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