Partecipazioni pubbliche indirette: obbligo di motivazione analitica e carattere eccezionale dell’acquisizione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 71 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 non si esaurisce in un riscontro formale, ma investe la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria svolta dall’amministrazione, l’affidabilità delle stime e la coerenza delle conclusioni raggiunte. L’atto deliberativo di acquisto di una partecipazione, anche indiretta, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’ente esplicita, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti cruciali della decisione, sì da compiere un autonomo apprezzamento. L’acquisizione di nuove partecipazioni societarie da parte degli enti locali è fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio del buon andamento e con le finalità di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Il Fatto
Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale, ha approvato con deliberazione consiliare l’operazione di acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della medesima partecipata. L’acquisto era finalizzato al dichiarato rinforzamento industriale della gestore, mediante l’innesto di personale, competenze e mezzi riferibili a un gruppo societario privato, previa scissione parziale di altra società dello stesso gruppo.
La delibera consiliare, adottata su iniziativa della società e in adesione al progetto approvato dal suo consiglio di amministrazione, è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo per il parere di conformità previsto dal TUSP. La questione sottoposta riguarda la sufficienza della motivazione dell’atto consiliare e la compatibilità dell’operazione con i vincoli di scopo e di attività, con la disciplina degli aiuti di Stato e con i parametri di sostenibilità finanziaria e convenienza economica.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo introdotto dalla legge n. 118/2022, che ha assegnato alla magistratura contabile il controllo di conformità dell’atto deliberativo ai commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Richiamate le Sezioni riunite, il Collegio precisa che il proprio scrutinio non si traduce in una cogestione dell’attività amministrativa, ma verifica completezza e adeguatezza dell’istruttoria, affidabilità delle stime e coerenza delle conclusioni.
Sul piano dei vincoli di scopo e di attività, la Corte rileva che l’acquisizione non rientra in alcuna espressa previsione legislativa e costituisce scelta discrezionale della società, autorizzata dal Comune con generico riferimento al rinforzamento industriale. La delibera consiliare rinvia integralmente alla delibera del consiglio di amministrazione e alla documentazione allegata, senza individuare gli aspetti strategici e qualificanti della scelta e senza precisare il perimetro dell’operazione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione fa riferimento a un gruppo e a un progetto di scissione parziale proporzionale.
La Sezione osserva inoltre che lo schema di statuto della società target non richiama il modello in house providing né le disposizioni del TUSP, e delinea un oggetto sociale molto più esteso di quello del gestore, con attività ulteriori rispetto al servizio idrico. L’operazione, secondo il Collegio, si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, relativo a partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle di altre partecipate, e risulta incoerente con le finalità di razionalizzazione della spesa. Rileva, altresì, che l’acquisizione avverrebbe senza esperimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica e in assenza di un previo indirizzo dei soci pubblici.
Quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la delibera si limita ad affermare l’assenza di incoerenze e l’estraneità dell’ente a qualsiasi contribuzione, senza dare conto dell’esborso complessivo gravante sulla partecipata e sulla finanza pubblica. Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo, relativo all’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, da quello soggettivo, riferito alla situazione dell’ente procedente, e censura la genericità dell’argomentazione secondo cui l’operazione non comporterebbe oneri per il solo fatto di configurarsi come partecipazione indiretta. Non vengono esplicitati il corrispettivo dell’acquisto, collocato tra un minimo e un massimo, né i profili di indebitamento del gruppo, con il rischio che le passività ricadano in capo a una società interamente pubblica che impiega risorse destinate al servizio idrico.
Da ultimo, la Sezione sottolinea che l’operazione genera un ulteriore livello di delegazione nella gestione del servizio e contrasta con l’esigenza di gestore unico nell’ambito ottimale, imposta dal d.lgs. n. 152/2006. Il parere è pertanto non conforme alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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