Invalidità oltre 74 e contribuzione figurativa decorrono dal mutamento clinico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 351 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, previsto dall’art. 80, terzo comma, legge n. 388/2000, spetta ai lavoratori invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o l’ascrizione alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. La natura vincolata dell’atto di riconoscimento, rigidamente ancorata alla percentuale di invalidità accertata, esclude che la mancata presentazione della previa domanda amministrativa possa integrare causa di inammissibilità della domanda giudiziale. Il diritto decorre dal momento in cui il quadro patologico raggiunge la soglia richiesta, non dalla data della domanda, quando l’aggravamento sia documentalmente accertato.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’istruzione, aveva proposto innanzi al Tribunale di Salerno – sezione lavoro – domanda nei confronti dell’Inps per il riconoscimento dell’invalidità civile e del beneficio contributivo. Il giudice del lavoro, con sentenza del 16.7.2019 n. 1662, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. La ricorrente ha quindi riassunto il ricorso innanzi alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento di un’invalidità nella misura del 75% o 100% con decorrenza dal 28.6.2017.
La Commissione medica di Salerno, in data 2.7.2018, aveva accertato un’invalidità permanente del 55%. L’Inps si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di previa domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Giudice ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153 lett. b) c.g.c. Pur non risultando agli atti l’istanza del bonus, la natura vincolata dell’atto di riconoscimento, ancorata alla percentuale di invalidità prevista dall’art. 80, terzo comma, legge n. 388/2000, rende evidente che l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto attribuire il bene giuridico richiesto.
Nel merito, la Corte ha disposto approfondimento istruttorio, conferendo incarico all’Unità operativa medicina legale dell’Asl Napoli 1 Centro. Il parere ha accertato una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80%, superiore alla soglia del 74% richiesta dalla norma.
Dal parere è emerso che le valutazioni del 2.7.2018 erano corrette: all’epoca non vi erano segni di patologia a carico delle ginocchia. La gonartrosi bilaterale è emersa solo con l’esame radiologico del 23.7.2019. Soltanto da giugno 2019 è mutato il quadro diagnostico.
Il parere, fondato su attendibili elementi di fatto e su adeguato supporto medico-scientifico, ha indotto il Giudice a riconoscere il diritto ai benefici di cui al terzo comma dell’art. 80 della legge n. 388/2000, con decorrenza dall’1.6.2019 e non dal 28.6.2017 richiesto. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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