Interruzione del processo contabile e mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 113 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, dichiarata l’interruzione per morte del difensore, il giudizio deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dall’interruzione, a pena di estinzione. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza. La contumacia della parte intimata non ne impedisce la declaratoria, né la sostituisce la mancata costituzione in prosecuzione degli appellanti a mezzo di nuovo difensore. Nel grado estinto nulla è dovuto per le spese ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c.
Il Fatto
Gli eredi di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nel periodo di vigenza del CCNL Ferrovieri 1990/1992, agiscono per ottenere la riliquidazione della pensione con il computo dell’indennità pensionabile di cui all’art. 2 della legge n. 57/1974. Dopo una prima declaratoria di inammissibilità e la riforma in appello, la Sezione regionale riconosce il diritto con la sentenza n. 195/2015.
Con la sentenza n. 411/2018, resa in sede di ottemperanza, la Sezione territoriale accerta l’obbligo dell’INPS di dare esecuzione al giudicato e assegna un termine di sessanta giorni. Nominato un commissario ad acta, questi riferisce che l’indennità era già conglobata nello stipendio prima della cessazione dal servizio e che nessun credito ne deriva. Con la sentenza n. 424/2020 la Sezione respinge l’istanza di nomina di un nuovo commissario e condanna gli appellanti alle spese. Propongono appello gli eredi, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dei due giudicati intervenuti.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello non esamina il merito dei motivi, perché il giudizio si arresta su una questione processuale preliminare. Nelle more, è comunicato il decesso del difensore degli appellanti e, all’udienza del 20 giugno 2023, il giudizio è dichiarato interrotto con ordinanza pronunciata in udienza, ai sensi dell’art. 108 c.g.c., non essendosi gli appellanti costituiti in prosecuzione a mezzo di un nuovo difensore.
La Corte richiama l’art. 109, comma 6, c.g.c.: il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. Nel caso di specie l’interruzione è stata dichiarata all’udienza del 20 giugno 2023 e il termine è scaduto irrimediabilmente il 23.10.2023.
Nessuno degli appellanti si è costituito in prosecuzione con un nuovo difensore e l’INPS, rimasto contumace, non ha provveduto alla riassunzione. Il Collegio rileva che il decorso del termine perentorio determina l’estinzione per il solo fatto del suo inutile spirare, indipendentemente dall’iniziativa delle parti.
La declaratoria consegue all’art. 111, comma 4, c.g.c., secondo cui “l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza”. Non resta quindi spazio per l’esame dei motivi di appello, che restano assorbiti dalla cessazione del processo.
La Corte conclude dichiarando estinto il giudizio. Nulla è dovuto per le spese del grado, ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., disposizione che esclude la condanna alle spese in caso di estinzione, anche in ragione della mancata costituzione dell’appellato.
Nota della Redazione
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