Supervalutazione di un quinto anche per servizio di leva ante d.lgs. 165/1997 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 146 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La supervalutazione di un quinto prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 spetta anche a chi ha prestato esclusivamente il servizio di leva obbligatorio e sia poi divenuto dipendente pubblico civile. La legge non subordina il beneficio alla permanenza dello status di militare al momento del pensionamento, essendo sufficiente aver prestato i servizi ivi indicati. La norma trova applicazione anche per periodi di servizio comunque prestato e collocati, in tutto o in parte, prima dell’entrata in vigore del decreto, non assumendo rilievo, entro il tetto quinquennale, l’art. 7, comma 3, che disciplina in via transitoria i soli servizi operativi con percezione delle relative indennità.
Il Fatto
Un insegnante di discipline giuridiche ed economiche, dipendente pubblico civile a tempo indeterminato, ha chiesto all’INPS la supervalutazione di un quinto, previo riscatto, del periodo di addestramento svolto come carabiniere ausiliario, ricompreso nel più ampio arco del servizio di leva poi computato integralmente a fini pensionistici. L’istituto ha negato il beneficio in via amministrativa.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con sentenza n. 16/2024, ha accolto la domanda. L’INPS ha proposto appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 sotto due profili: l’applicabilità della norma ai soli militari e l’operatività del beneficio per i soli periodi successivi all’entrata in vigore del decreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’INPS sostiene che il d.lgs. n. 165/1997 sarebbe riservato al personale militare e non a chi si è limitato a prestare il servizio di leva obbligatorio, divenendo poi dipendente civile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’istituto della supervalutazione riguarda servizi ritenuti particolarmente gravosi e dà diritto a particolari indennità, operando come incremento indipendente dal computo ordinario e collegato a una specifica domanda di riscatto, previsto a titolo anche oneroso. Da qui la conclusione che la legge non subordina il beneficio alla successiva permanenza dello status di militare.
Non si tratta, osserva la Corte, di estendere un beneficio riservato ai militari al personale civile, ma di applicarlo limitatamente al periodo in cui l’istante vantava lo status di militare, quand’anche abbia poi svolto servizio come dipendente civile. In assenza di una previsione legislativa ad excludendum, non è possibile restringerne l’applicazione a chi muti qualifica nel corso del tempo.
Nemmeno convince la tesi che riserva il beneficio agli ex militari che abbiano perso lo status senza colpa: la ricostruzione è priva di sostegno normativo e poco conciliabile con la legislazione previdenziale che valorizza il servizio militare obbligatorio tramite contribuzione figurativa, in correlazione alla natura vincolata del servizio ex art. 52 della Costituzione.
Quanto al secondo motivo, l’INPS sostiene che, trattandosi di servizio antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, il beneficio sarebbe escluso per i periodi pregressi, cui dedicherebbe l’art. 7, comma 3. La Sezione richiama la sentenza delle Sezioni riunite n. 8/2025, secondo cui l’art. 5 trova applicazione sia per i periodi con percezione delle relative indennità sia per quelli comunque prestato, fissando in cinque anni il tetto massimo di computabilità, con riferimento a periodi collocabili anche prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il richiamo dell’appellante alla sentenza n. 89/2024 non è dirimente, poiché in quel caso il limite quinquennale risultava già maturato alla data della domanda di riscatto. Nel caso in esame, invece, il periodo di supervalutazione è inferiore al tetto dei cinque anni, e l’art. 7, comma 3 non assume rilievo. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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