Conto giudiziale partecipazioni societarie patrimonio netto irregolarità senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 85 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie deve esporre i valori aggiornati delle azioni detenute, determinati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, al fine di rappresentare la reale situazione finanziaria e l’incidenza delle partecipazioni sul bilancio dell’ente. Il ricorso al valore nominale è inidoneo a tale scopo e rende il conto irregolare. Quando il criterio applicato era conforme all’orientamento tradizionale e il mutamento giurisprudenziale è sopravvenuto, ricorrendo un errore scusabile e l’assenza di danno erariale, la Corte dichiara l’irregolarità senza addebito. La mancata comunicazione istituzionale del nuovo indirizzo non integra autonomo vizio, poiché la tutela dell’affidamento è assicurata nella sede giurisdizionale.

Il Fatto

Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale del consegnatario di azioni rese, per l’esercizio 2023, il conto alla cognizione del Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., rilevando dubbi sul criterio di valorizzazione delle partecipazioni, esposte al valore nominale anziché al patrimonio netto. Analoga perplessità era stata manifestata dal Collegio dei Revisori dell’ente.

Il Procuratore regionale chiedeva dichiararsi irregolare il conto. L’agente contabile, per il tramite del difensore, chiedeva in via principale il discarico, in subordine la dichiarazione di irregolarità solo formale, in via ulteriormente gradata il riconoscimento di circostanze attenuanti, invocando buona fede, affidamento e assenza di danno erariale.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione relativa alla mancata comunicazione istituzionale del mutamento di indirizzo. Il rilievo è contraddittorio: si lamenta la mancata indicazione nel 2023 di un orientamento che questa Sezione ha definito solo nel 2025. La comunicazione presidenziale richiamata non atteneva alla tematica in discussione, a differenza dello scritto del presidente della Sezione Emilia-Romagna.

La difesa, citando l’art. 10 dello Statuto del contribuente, assimila la Corte a un’agenzia fiscale. L’argomento è fuori luogo: la tutela dell’affidamento in caso di mutamento giurisprudenziale trova la sua sede propria nel giudizio. Le diverse Corti territoriali, quali organi giurisdizionali, possono conoscere tempistiche di elaborazione ermeneutica differenti.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’agente consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le variazioni e le modalità di esercizio della gestione.

Il conto deve quindi esporre i valori aggiornati determinati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate, secondo il principio contabile 6.1.3 di cui all’Allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite durevoli.

Nel caso concreto il contabile si è adeguato all’orientamento tradizionale, usando il valore nominale, criterio inidoneo a dare conto della reale situazione finanziaria. Ricorrono però la buona fede del contabile, configurabile un errore scusabile, e l’assenza di danni per l’erario. Il conto è dichiarato irregolare senza addebito e l’agente esente da addebiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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