Sviamento di fondi PNRR e danno da disservizio nella giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 370 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società beneficiaria di finanziamenti pubblici finalizzati, erogati da SIMEST a valere su fondi PNRR, che ometta la rendicontazione delle spese e non realizzi gli obiettivi pubblicistici risponde, in solido con l’amministratore pro tempore dotato di pieni poteri statutari, del danno diretto da sviamento di risorse pubbliche. La percezione del finanziamento senza attuazione delle finalità convenute integra l’illecito contabile e configura il dolo in capo a entrambi i convenuti, con conseguente regime della solidarietà. Alla condanna si aggiunge il danno da disservizio, liquidabile equitativamente in misura pari al 5% della somma erogata, per le somme inutilmente impiegate e per quelle necessarie a ripristinare l’efficienza perduta. La Corte dei conti è munita di giurisdizione e la Procura regionale è legittimata ad agire anche per i pregiudizi riferiti all’Unione europea.

Il Fatto

La SIMEST s.p.a. eroga un finanziamento a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81 e sul cofinanziamento a fondo perduto del Fondo per la Promozione Integrata, per complessivi 75.000,00 euro. La società percettrice non risponde alle richieste documentali volte ad asseverare le spese ammissibili.

La SIMEST avvia il procedimento di revoca del finanziamento e adotta un provvedimento di autotutela decisoria con richiesta di restituzione della somma, oltre interessi al tasso pattuito del 2,55%. La Procura regionale del Lazio cita in giudizio la società e il suo rappresentante legale pro tempore, chiedendo la condanna solidale al pagamento di 84.546,14 euro in favore della SIMEST e dell’Unione europea. I convenuti, regolarmente notificati, non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., avendo essi ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione senza costituirsi.

Sulla giurisdizione, la Corte ritiene che essa sussista sia nei confronti della società percettrice e dell’amministratore pro tempore, sia con riferimento alla legittimazione della Procura regionale ad agire per i danni riferiti all’Unione europea. Richiama sul punto Cass., sez. un., n. 26935 del 2023 e Cass., sez. un., n. 29862 del 2022, secondo cui lo Stato italiano è legittimato a domandare il risarcimento dei danni subiti dall’Unione europea non in proprio, ma quale soggetto incaricato della riscossione.

Nel merito l’atto introduttivo è fondato. La Procura ha dato prova del rapporto di servizio dei convenuti quali soggetti percettori di risorse pubbliche finalizzate, dell’accredito delle somme, degli ampi poteri statutari del rappresentante legale, delle gravi omissioni in tema di rendicontazione e dell’inattuazione degli obiettivi pubblicistici. La Corte valorizza le determinazioni di risoluzione e revoca del contratto di finanziamento con intimazione alla restituzione.

Dalla condotta emerge un danno diretto da percezione di finanziamenti pubblici con omessa realizzazione delle finalità e carente rendicontazione, causalmente riconducibile alla società e all’amministratore, con dolo riferibile a entrambi e conseguente solidarietà contabile. Il Collegio considera le modalità delle condotte, tra cui lo spostamento del denaro all’estero e la sopravvenuta insolvenza dell’ente finanziato. Il danno diretto da sviamento delle risorse pubbliche ammonta a 80.796,14 euro.

Quanto al danno da disservizio, la Corte aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata, che lo ravvisa in relazione a finanziamenti indebitamente acquisiti o allo sviamento postumo dalle ordinarie attività istituzionali del personale impegnato nelle verifiche. Ritiene corretto il criterio equitativo del 5% della somma erogata, pari a 3.750,00 euro. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento di complessivi 84.546,14 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della percezione, trattandosi di debito di valore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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