Cointestazione del conto non prova la donazione indiretta al coniuge (Cass. civ. Sez. II n. 22613 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito su conto cointestato di somme appartenenti a uno solo dei coniugi può integrare donazione indiretta soggetta a collazione, ma solo se chi la deduce prova la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al donante, ossia l’intenzione di arricchire il beneficiario con corrispondente depauperamento del proprio patrimonio. La sola cointestazione del conto non determina l’automatica comunione delle somme né consente all’altro coniuge di avanzare pretese. Il versamento può invece valere a predisporre la provvista per la gestione familiare, non essendo sorretto dall’intento di trasferirne la proprietà pro quota. L’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti integra una mera irregolarità formale, salvo che si traduca in omessa pronuncia su domande o eccezioni o in vizio di motivazione.
Il Fatto
Il coniuge superstite, in seconde nozze della defunta, conviene in giudizio il figlio della prima unione della donna per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, composta da immobili, mobili e depositi bancari.
Il convenuto chiede in via riconvenzionale la collazione di una donazione indiretta che l’attore avrebbe ricevuto mediante la cointestazione di un conto sul quale era affluito il prezzo della vendita di un immobile personale della defunta, oltre al risarcimento per il mancato godimento dei beni ereditari. Il tribunale dispone la divisione e respinge le domande. La sentenza d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame, è cassata con ordinanza. Riassunto il giudizio, la Corte distrettuale respinge la riconvenzionale e le pretese risarcitorie. Il convenuto ricorre in Cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, salvo che non si sia tradotta in omessa pronuncia su domande o eccezioni o in vizio di motivazione. In mancanza di tale deduzione, non può seguirne la cassazione della sentenza.
Il nucleo del ricorso riguarda la qualificazione del versamento del prezzo dell’immobile personale della defunta sul conto cointestato. La Corte di merito ha ritenuto indimostrato l’animus donandi, mancando l’intenzione di arricchire il marito con depauperamento del patrimonio della disponente.
La pronuncia di appello non ha affermato che il controricorrente sia divenuto comproprietario delle somme, ma solo che i versamenti valevano a predisporre la provvista per la gestione familiare. La decisione non è quindi difforme dall’insegnamento della Corte secondo cui il deposito su conto cointestato può costituire donazione indiretta solo se si dimostra l’elemento soggettivo in capo al donante, prova che compete a chi deduce la liberalità (Cass. 24684/2021; Cass. 4682/2018; Cass. 26983/2008).
Infondato anche il motivo sulla perdita di valore degli investimenti: la Corte di merito ha valutato le perdite successive all’apertura della successione, riconducendone la causa alla crisi finanziaria seguita agli attentati del 2001 ed escludendo la mala gestio del controricorrente. Inammissibile il motivo sulle doglianze assorbite, privo del requisito di specificità richiesto anche per gli errores in procedendo (Cass. Sez. Un. 8077/2012).
Quanto alle spese, la regolazione non può avvenire per gradi ma in base all’esito finale della causa (Cass. 23639/2024; Cass. 27056/2021). Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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