Spese di lite e compenso unico per difesa congiunta di parti con (Cass. civ. Sez. I n. 7127 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, è conforme a legge la liquidazione di un separato compenso a favore del difensore che assiste, con il medesimo avvocato, parti aventi posizioni processuali e sostanziali distinte: l’art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, prevede il compenso unico, con aumento del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, solo quando i soggetti assistiti abbiano la stessa posizione processuale. La condanna alle spese non può comprendere il contributo unificato riferito al giudizio di primo grado quando esso sia stato versato dall’attore e non dai convenuti: la statuizione che presupponga il contrario è cassata, con decisione nel merito di non dovutezza. Il criterio della soccombenza, infine, non si fraziona secondo l’esito delle singole fasi, ma si riferisce unitariamente all’esito finale della lite.
Il Fatto
Il ricorrente, ex socio di una società poi cancellata, aveva convenuto in giudizio due società, già socie della medesima compagine, e il liquidatore, chiedendo la condanna solidale al pagamento della somma corrispondente alla propria quota di spese legali maturate in una diversa causa, oltre al risarcimento dei danni per la violazione della par condicio creditorum. La domanda era stata respinta in primo grado, con integrale compensazione delle spese.
La Corte di appello, in riforma, aveva condannato l’attore al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore delle controparti appellate, escludendo ogni responsabilità del liquidatore e negando che vi fosse stato un riparto in favore dei soci. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo relativo alla liquidazione delle spese. Il ricorrente deduceva che, essendosi le controparti costituite con il medesimo difensore e avendo proposto un unico atto di appello, sarebbe stato dovuto un solo compenso. La censura è rigettata: la regola del compenso unico, con aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo, opera quando più parti abbiano identica posizione processuale, mentre nella specie le posizioni della società socia e del liquidatore sono distinte, con conseguente legittimità di una liquidazione separata.
È invece accolto il secondo motivo, che investe la condanna al rimborso del contributo unificato anche per il primo grado. La Corte rileva che il giudice di merito ha supposto ciò che non poteva essere, ossia che il tributo fosse stato versato dai convenuti, mentre nel primo grado esso era stato corrisposto dall’attore. Ne segue la cassazione sul punto e, non occorrendo ulteriori accertamenti, la declaratoria nel merito di non dovutezza.
Il terzo motivo, che lamentava l’omessa pronuncia sulla somma residua dovuta dal liquidatore, è dichiarato inammissibile, per la commistione di profili eterogenei e perché la Corte territoriale aveva comunque negato la spettanza dell’importo. Analogamente si conclude per il quarto motivo: la prevalenza riconosciuta ai crediti privilegiati ex art. 2751-bis cod. civ. è conforme all’art. 2741 cod. civ., e le contestazioni sulla prova del credito si risolvono in una inammissibile rivalutazione del merito.
Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili anche per il rilievo della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile ratione temporis: grava sul ricorrente l’onere di indicare ragioni di fatto diverse tra le due decisioni. Il settimo e l’ottavo motivo, relativi all’art. 2495 cod. civ., sono inammissibili perché orientati a una revisione del giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.
Quanto alle spese dell’intero giudizio, la Corte ribadisce che il criterio della soccombenza va riferito unitariamente all’esito finale, senza rilievo per l’esito favorevole di singole fasi.
Nota della Redazione
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