Colloqui visivi tra detenuti in regime 41-bis e bilanciamento con le esigenze di sicurezza (Cass. pen. n. 37881/2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari, in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., non è in via di principio impedito dalla detenzione del familiare e dalla sua sottoposizione al medesimo regime differenziato. Tuttavia, la concessione di colloqui visivi tra detenuti sottoposti al regime differenziato richiede un adeguato bilanciamento tra il diritto alla coltivazione dell’affettività familiare e le esigenze di sicurezza pubblica, per come emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia. Il giudice di sorveglianza, nel superare tale parere, deve indicare i concreti elementi in forza dei quali esclude la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, con specifico riferimento ai rapporti parentali coinvolti, al contesto criminale di appartenenza e alle misure di controllo adottate.
Il Fatto
Un detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. richiedeva al magistrato di sorveglianza di essere autorizzato a colloqui visivi mensili con tre zii, anch’essi detenuti e sottoposti al medesimo regime differenziato. Il magistrato di sorveglianza di L’Aquila accoglieva l’istanza, disponendo che il DAP consentisse i colloqui mediante l’uso di piattaforme certificate. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in sede di reclamo proposto dal DAP, confermava il provvedimento, osservando che nel parere espresso dalla DDA di Napoli (di segno negativo) non si evidenziavano ragioni di merito ostative allo svolgimento del colloquio, e che il bilanciamento tra diritto del detenuto e esigenze di sicurezza poteva essere garantito dalla predisposizione di misure di sicurezza.
Avverso tale ordinanza, il Ministero della Giustizia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen., sostenendo che l’autorizzazione concessa neutralizzava la funzione primaria del regime differenziato, consentendo al detenuto di comunicare con altri sodali sottoposti allo stesso regime e di scambiarsi messaggi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza con rinvio. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sottoposizione al regime carcerario differenziato non esclude, in via di principio, che il detenuto possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti idonei a generare pericolo (Sez. 1, n. 7654/2015, Trigila; Sez. 1, n. 19290/2021; Sez. 1, n. 23819/2020).
La Corte precisa che la decisione in merito alla concessione del beneficio deve tener conto delle esigenze di sicurezza proprie del particolare trattamento penitenziario, per come desumibili anche dal parere, non vincolante, della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 49279/2023, Ministero; Sez. 1, n. 31634/2022, Casa). La circolare DAP del 2 ottobre 2017 (art. 16.1) prescrive che le richieste di colloqui con familiari ristretti in regime 41-bis saranno generalmente accolte, “salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione”.
La Corte osserva che l’ordinanza impugnata ha dato prevalenza al diritto del detenuto senza fornire una adeguata motivazione in ordine al bilanciamento dei contrapposti interessi. Il Tribunale di sorveglianza non ha indicato i concreti elementi in forza dei quali ha escluso, pur a fronte del parere negativo della DDA, la sussistenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. In particolare, la richiesta riguardava colloqui con tre zii, non con genitori, moglie, compagno, figli o fratelli, tutti anch’essi sottoposti al regime speciale e considerati appartenenti al medesimo gruppo criminale. Il semplice richiamo alla possibilità di registrare i colloqui non è sufficiente a giustificare il superamento delle esigenze di sicurezza.
Implicazioni Pratiche
- Bilanciamento e motivazione del giudice di sorveglianza: il giudice di sorveglianza, nell’autorizzare colloqui visivi tra detenuti in regime 41-bis, deve effettuare un bilanciamento concreto tra il diritto del detenuto e le esigenze di sicurezza, motivando specificamente il superamento degli elementi ostativi eventualmente emergenti dal parere della DDA. La mera predisposizione di misure di controllo (registrazione) non è sufficiente; occorre indicare perché, nel caso concreto, i rischi per la sicurezza sono stati ritenuti superabili.
- Valore del parere della DDA e onere di motivazione: il parere negativo della DDA non è vincolante, ma deve essere specificamente valutato. Il giudice che intenda discostarsene deve indicare gli elementi fattuali e logici che conducono a ritenere non sussistenti, nel caso concreto, le ragioni ostative. La difesa del detenuto deve contestare la genericità del parere della DDA e allegare elementi che dimostrino l’assenza di rischi concreti; il Ministero, invece, deve eccepire la carenza di motivazione del giudice che abbia superato il parere senza adeguata giustificazione.
- Rilevanza del rapporto parentale e del contesto criminale: l’ammissibilità del colloquio è più facilmente riconoscibile per i rapporti genitoriali o di coniugio, ma richiede una valutazione più rigorosa per rapporti di parentela meno stretti (come zii). La difesa deve allegare e dimostrare la specificità e l’importanza del rapporto parentale per il reinserimento sociale, mentre il giudice deve valutare il contesto criminale di appartenenza e il rischio di scambi di messaggi o di collegamenti con l’associazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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