Sequestro del terreno esclude il periculum e impone misure gradate (Cass. pen. Sez. 3 n. 12311 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, ma non quando si risolve in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari non può essere basata su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma sulla prognosi della mancata osservanza delle prescrizioni, concretamente effettuabile al cospetto di elementi specifici indicativi della scarsa capacità di autocontrollo dell’indagato. È annullata con rinvio l’ordinanza che, nel confermare la custodia cautelare in carcere, ometta di valutare l’intervenuto sequestro del terreno e del capannone ove avveniva la coltivazione, quale elemento di indubbio rilievo ai fini del periculum.
Il Fatto
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Venezia confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Verona, nei confronti di un indagato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per coltivazione non autorizzata di piante di marijuana e detenzione a scopo di cessione di hashish e marijuana.
Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per vizio di motivazione sia in punto di gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento al periculum e all’idoneità di una misura gradata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, precisando che il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Quanto al fumus commissi delicti, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, in quanto la difesa non si confrontava con la motivazione del Tribunale che, in conformità con l’ordinanza genetica, aveva valorizzato elementi univoci: la disponibilità del terreno di coltivazione, di un capannone per l’essiccazione e di materiale per il confezionamento delle dosi. È stato, inoltre, richiamato il principio per cui il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine a produrre sostanza stupefacente.
Con riferimento al periculum, la Corte ha invece giudicato fondato il motivo. La motivazione del Tribunale, pur fondandosi sull’elevata capacità produttiva e sul ritenuto inserimento in contesti delinquenziali, aveva omesso di considerare l’intervenuto sequestro del terreno e del capannone, elemento di indubbio rilievo considerato che la coltivazione contestata rappresentava l’unica fonte certa di approvvigionamento dell’indagato, non risultando contatti con fornitori terzi.
Inoltre, la Corte ha censurato la motivazione in punto di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, rilevando come le ragioni addotte duplicassero quelle valutate per la sussistenza delle esigenze cautelari, senza comprovare la scarsa capacità di autocontrollo dell’indagato, anche in considerazione della sua formale incensuratezza. La valutazione di inadeguatezza degli arresti domiciliari, difatti, non può fondarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma deve basarsi su elementi specifici; nel caso di specie, l’ordinanza non svolgeva una specifica motivazione sul punto, limitandosi a richiamare la capacità a delinquere e l’estensione del circuito di riferimento.
La Corte ha, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione del requisito del periculum, per un nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., con trasmissione della decisione al Direttore dell’Istituto Penitenziario ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva