Colpa grave del chirurgo estetico e danno erariale da intervento inadeguato (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 5 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per malpractice medica, la colpa grave del sanitario sussiste quando il comportamento sia connotato da macroscopica leggerezza o da marchiana violazione delle leges artis, ovvero quando il medico, consapevole dei rischi, decida comunque in modo avventato e temerario di procedere con una determinata pratica. La valutazione va condotta ex ante, secondo il parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis ex art. 43 cod. pen., avuto riguardo alla prevedibilità dell’evento e alla prevenibilità dello stesso. Integra colpa grave la scelta di eseguire un intervento di chirurgia estetica palesemente inadeguato alle caratteristiche fisiche della paziente, i cui esiti insoddisfacenti erano pacificamente prevedibili, con conseguente obbligo di risarcire il danno erariale indiretto derivante dalla transazione conclusa dall’azienda sanitaria.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un intervento di mastoplastica additiva eseguito presso un’azienda ospedaliera, in regime libero-professionale intramoenia, su una paziente per la quale erano state proposte anche diverse tecniche chirurgiche. Nei mesi successivi si manifestavano fenomeni di ptosi mammaria e di doppio profilo, con suggerimento di una mastopessi correttiva. La paziente formulava istanza risarcitoria e, fallita la mediazione, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale l’azienda ospedaliera e la professionista, che non si costituiva.
La CTU disposta nel giudizio civile, pur non rilevando inadempienze od omissioni a carico dei sanitari, riteneva l’intervento del tutto inadeguato alle necessità della paziente. L’azienda decideva allora di definire stragiudizialmente il contenzioso e, prendendo atto della transazione, procedeva al rimborso della franchigia contrattuale di € 24.000,00. La Procura regionale, notiziata dall’azienda, contestava alla convenuta il danno erariale indiretto per malpractice, basandosi sulle risultanze della CTU.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’intervento praticato, ossia una mastoplastica additiva con inserimento sottoghiandolare di protesi da 300 cc, e ne rileva l’inidoneità per una paziente con parenchima ghiandolare in involuzione adiposa, scarsa elasticità cutanea e verosimile ptosi mammaria bilaterale. Le protesi, infatti, non avrebbero potuto trovare il necessario sostegno nei tessuti della paziente, non più elastici per l’età e deboli per la costituzione.
Da entrambe le relazioni medico-legali richiamate emerge che il danno era pacificamente prevedibile ex ante, poiché i periti hanno indicato differenti opzioni chirurgiche più appropriate. Il dato dirimente è che la stessa convenuta aveva inizialmente proposto l’intervento di mastopessi, optando poi per la mastoplastica additiva in ragione del rifiuto opposto dalla interessata per il timore delle cicatrici. Tale circostanza vale a dimostrare che il sanitario era consapevole dell’inadeguatezza della tecnica prescelta.
Sul consenso informato, la Corte richiama la giurisprudenza civile secondo cui, trattandosi di interventi non necessari sotto il profilo della cura di patologie, l’informazione deve essere particolarmente puntuale sui concreti effetti migliorativi del trattamento: il paziente va messo in grado di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento. Nel caso di specie, gli assai probabili esiti insoddisfacenti non sono stati descritti quale conseguenza più che verosimilmente certa, essendo la ptosi qualificata nel modulo come conseguenza meramente “eventuale”.
La Corte afferma quindi la sussistenza della colpa grave, alla stregua del parametro della macroscopica leggerezza e della marchiana violazione delle leges artis, richiamando il proprio orientamento sul grado di discostamento della condotta rispetto a quella esigibile. Rileva, sul punto, che l’intervento era di chirurgia estetica, non urgente né necessario per finalità curative, e che il medico operava in regime intramoenia, con verosimile interesse alla sua effettuazione.
Quanto al nesso di causalità, indagato alla stregua della regola del “più probabile che non”, lo stesso è ritenuto sussistente, configurandosi il danno nel depauperamento arrecato dalla transazione con la paziente. Sulla quantificazione, la Corte esclude la valorizzazione delle somme già trattenute per la rinuncia alla rivalsa da colpa grave: le questioni afferenti al rapporto assicurativo riguardano profili civilistici estranei alla cognizione contabile, e la distribuzione della franchigia è oggetto di riserva d’amministrazione. La peculiare gravità dell’elemento soggettivo, valutata rasentare il dolo, inibisce infine l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito. La domanda attorea è accolta, con condanna al pagamento di € 24.000,00 oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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