Conto giudiziale azioni partecipate: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 143 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di titoli azionari e di quote di partecipazione societaria non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì colui che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Nei Comuni, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, poiché l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione permane. Il giudizio sul conto reso da un soggetto privo di tale qualifica è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto risulta reso dal direttore generale della società partecipata, anziché dal titolare della disponibilità giuridica delle azioni.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, non essendo il soggetto che ha reso il conto legittimato a tale adempimento.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene all’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione. Il Collegio muove dalla giurisprudenza contabile, secondo cui il consegnatario è colui che ha la disponibilità giuridica dei titoli, e non la loro mera detenzione materiale, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.

Con riferimento agli enti locali, la Corte richiama l’orientamento per cui, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Tale conclusione è confortata dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che attribuisce al sindaco o a un suo delegato l’esercizio dei diritti di socio per le partecipazioni degli enti locali.

Il Collegio osserva che l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente nelle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica. Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza con tale ricostruzione, la Corte ribadisce che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Poiché il conto in esame è stato reso da un soggetto privo della qualifica di consegnatario, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità, senza pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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