Pensioni privilegiate militari indennità integrativa speciale benefici nei limiti di legge (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 131 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni privilegiate militari, l’indennità integrativa speciale spetta nella misura intera soltanto ai titolari di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, giacché per le liquidazioni successive l’istituto è confluito nella base pensionabile con le conseguenti riduzioni, salvo le tassative eccezioni dell’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995. La domanda volta al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 336/1970 è inammissibile quando il ricorrente non indichi la categoria di appartenenza tra quelle previste dalla normativa. La maggiorazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 va calcolata moltiplicando l’aumento della base pensionabile per il coefficiente di rendimento maturato al 31 dicembre 1995. La maggiorazione degli artt. 54 e 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone che il militare non abbia maturato l’anzianità per la pensione normale. È inammissibile per difetto di interesse la domanda su un emolumento già in godimento.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Esercito nel 1992 e successivamente transitato nei ruoli civili per inidoneità, è titolare di pensione privilegiata ordinaria di ottava categoria. Con ricorso depositato nell’aprile 2025 ha chiesto la riliquidazione del trattamento, con arretrati, interessi e rivalutazione, deducendo il mancato riconoscimento dell’indennità integrativa speciale in misura intera, dei benefici combattentistici, delle maggiorazioni di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e degli artt. 54 e 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, oltre ai benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
L’INPS, costituitosi, ha contestato ogni pretesa, sostenendo la correttezza del computo e l’inammissibilità di alcune domande. Il Ministero della difesa non si è costituito. Il ricorrente ha insistito per l’accoglimento in udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico esamina anzitutto la doglianza sull’indennità integrativa speciale. Ricostruisce l’evoluzione normativa: l’istituto, disciplinato dall’art. 2 della legge n. 324/1959, era originariamente corrisposto come assegno separato; l’art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 ne ha poi disposto l’inclusione nella base pensionabile, mentre il successivo comma 5 ha limitato il computo separato alle pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994. Richiamando le Sezioni Riunite n. 1/2009 e n. 2/2006 e la Sez. I App. n. 112/2025, il giudice conclude che solo per le pensioni anteriori a tale data è consentito conservare l’indennità nella misura intera, non rientrando la fattispecie in alcuna delle eccezioni dell’art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995. Il motivo è respinto.
Quanto ai benefici combattentistici della legge n. 336/1970, la domanda è dichiarata inammissibile per genericità: il ricorrente non ha indicato a quale delle categorie previste dalla normativa ritenga di appartenere.
Sulla maggiorazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il giudice chiarisce che l’importo di € 5.749,92 indicato nella determina costituisce l’aumento della base pensionabile, correttamente moltiplicato per il coefficiente di rendimento maturato al 31 dicembre 1995, pari a 0,085, con conseguente determinazione in € 488,74 del beneficio. L’operato dell’Ente è ritenuto corretto.
Per la maggiorazione degli artt. 54 e 67, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, il giudice individua due condizioni: il compimento di almeno cinque anni di servizio effettivo e il non aver maturato l’anzianità per la pensione normale. Nella specie difetta il secondo requisito, avendo il ricorrente maturato trent’anni di servizio utile con il possesso dei requisiti dell’art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973. La pretesa è infondata.
Infine, la richiesta sui benefici dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, risultando l’emolumento già riconosciuto dal 2002. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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