Commissario ad acta esente da controllo preventivo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 26 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità intestato alla Corte dei conti postula la riferibilità dell’atto all’agire del soggetto sottoposto a controllo, quale espressione dello Stato apparato sub specie di potere esecutivo, ai sensi dell’art. 100, comma 2, Cost. Tale verifica è preliminare e propedeutica all’analisi tipologica ed oggettiva dell’atto, da sussumere nell’elenco tassativo di cui all’art. 3, comma 1, legge n. 20/1994. Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza è ausiliario del giudice e il suo agere, quanto agli effetti, si imputa alla sfera giuridica dell’amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice, non perché ne sia organo. Il decreto con cui conferisce l’incarico dirigenziale non è espressione di potere amministrativo e non è sussumibile tra gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità, con conseguente non luogo a deliberare. Diversamente opinando si travalicherebbero i poteri conferiti alla Corte dei conti e si violerebbe il principio di separazione dei poteri.
Il Fatto
Il Commissario ad acta della Prefettura – UTG di Napoli, con decreto n. 67001 del 25.10.2024, ha disposto il conferimento dell’incarico di dirigente scolastico presso un istituto di istruzione secondaria di Napoli in favore di una dirigente, in attuazione della sentenza n. 553/2024 del TAR Toscana. Il provvedimento è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo per la Campania, con deposito del 31.10.2024.
L’Ufficio scolastico regionale, nel riscontro istruttorio, ha ricostruito la vicenda giudiziaria e ha rappresentato che la mancata esecuzione spontanea del giudicato è dipesa dall’assenza di posti vacanti e disponibili, con conferimento dell’incarico in esubero e senza copertura finanziaria. Il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento del provvedimento alla pronuncia collegiale; l’amministrazione ha insistito per l’ammissione a visto, paventando, in caso contrario, una “zona franca” dal controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare la sussumibilità del decreto commissariale nel novero degli atti sottoposti a controllo preventivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 20/1994. Il controllo preventivo di legittimità ha ad oggetto la conformità dell’atto ai parametri legali, ma in relazione all’attività di un determinato soggetto, essendo solo questi sottoposto a controllo. Il fondamento è nell’art. 100, comma 2, Cost., che sottopone a controllo gli “atti del Governo”; l’elenco dell’art. 3 legge n. 20/1994 è pacificamente ritenuto tassativo, come si desume dall’avverbio “esclusivamente”.
Per quanto rileva, la norma limita il controllo agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali del Governo. È pertanto necessario che il conferimento provenga da un soggetto la cui attività sia di tipo governativo, cioè esercizio del potere esecutivo. Laddove il conferimento avvenga ad opera di un commissario ad acta, non può prescindersi dalla rilevanza del soggetto agente e dalla natura del potere esercitato, ponendosi l’analisi sulla riferibilità soggettiva in rapporto di propedeuticità necessaria rispetto all’analisi tipologica e oggettiva dell’atto.
La questione è risolta nel senso dell’esercizio della giurisdizione: l’attività del commissario ad acta afferisce al potere giudiziario, non a quello esecutivo. La Sezione richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, che ha desunto dagli artt. 21, 34, comma 1, lett. e), 114, comma 4, lett. d), 117, comma 3 e 59 cod. proc. amm. la natura del commissario quale ausiliario del giudice, il cui agere si imputa alla sfera giuridica dell’amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice. Egli non esercita poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, ma dà attuazione alla pronuncia del giudice, e i suoi atti non sono annullabili dall’amministrazione in autotutela.
Da ciò discende la natura giurisdizionale dell’organo emanante e la natura giudiziale del provvedimento di conferimento. L’insussistenza di orientamenti difformi, anche sotto il profilo degli effetti, e la conformità della tesi a quanto già deliberato dalla Sezione (del. n. 207/2024) escludono profili dubitativi tali da imporre la rimessione alla Sezione centrale. I rimedi avverso gli atti manifestazione del potere giurisdizionale si esplicano secondo i mezzi di tutela previsti avverso il potere di riferimento, ovvero con i mezzi contemplati dai diversi codici di rito.
Non si crea pertanto alcuna zona franca dal controllo, come paventato dall’amministrazione, bensì si delimita il perimetro delle attribuzioni conferite per Costituzione e per legge ai diversi plessi giurisdizionali e ai diversi poteri dello Stato. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di esercitare i propri poteri e adottare ogni ulteriore provvedimento ai fini dell’esecuzione doverosa della sentenza, che si pone essa stessa quale regola del caso concreto. La Sezione richiama sul punto la Corte cost. n. 267/2007, secondo cui il dictum giurisdizionale può porsi quale limite all’esercizio dello stesso potere legislativo. Ne deriva che il decreto commissariale non è sussumibile nel novero degli atti di cui all’art. 3, comma 1, legge n. 20/1994, con declaratoria di non luogo a deliberare.
Nota della Redazione
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