Nessuna colpa grave amministratori per incarico a legale esterno senza patrocinio erariale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 129 del 08.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità erariale per il conferimento di incarichi legali a professionisti del libero foro da parte degli enti locali trentini, l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, come modificato dal d.lgs. n. 116/2004 e poi dal d.lgs. n. 64/2023, attribuisce all’ente una mera facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e non un obbligo. La sua eventuale lettura come norma obbligatoria presuppone un’interpretazione sistematico-evolutiva che combini il dato testuale con il principio di economicità e richiede competenze giuridiche qualificate. La carenza di tali competenze in capo a un organo elettivo, in concreto privo di specifica preparazione giuridica, non integra la colpa grave. Il giudice deve verificare, con giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, lo scostamento tra la condotta tenuta e quella richiesta dalla norma, avendo riguardo alle circostanze del caso e alle caratteristiche del soggetto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il Comune di Tesero, che aveva affidato a un avvocato del libero foro due incarichi: il primo per l’attivazione di un accertamento tecnico preventivo a seguito del cedimento di un tratto di strada comunale, il secondo per un’attività stragiudiziale di mediazione finalizzata al risarcimento del danno subito dall’ente. Gli incarichi erano stati deliberati dalla Giunta comunale con due provvedimenti e hanno comportato mandati di pagamento per complessivi euro 5.507,60.
La Procura regionale ha convenuto in giudizio i componenti della Giunta, il funzionario responsabile del servizio tecnico e il segretario comunale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno per colpa grave. Il primo giudice ha condannato solo il segretario comunale, applicando il potere riduttivo, e ha respinto la domanda verso gli altri per carenza dell’elemento soggettivo. La Procura ha proposto appello, contestando l’esclusione della colpa grave degli amministratori e del funzionario nonché la ripartizione della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’Appello richiama il proprio orientamento consolidato, espresso nelle sentenze nn. 257/2024, 41/2025, 50/2025 e 63/2025, e affronta la questione centrale: se l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, nel testo vigente al momento dei fatti, imponesse agli enti locali di ricorrere all’Avvocatura dello Stato.
La risposta è negativa. Sul piano testuale e storico, la norma riconosce ai comuni la possibilità di avvalersi del patrocinio erariale, senza renderlo obbligatorio. Il d.lgs. n. 116/2004 aveva abrogato gli articoli 39 e 40 del medesimo d.P.R., mentre il d.lgs. n. 64/2023 ha confermato il profilo valutativo rimesso agli enti, valorizzando la natura fiduciaria dell’incarico.
Il Collegio osserva che la necessità di combinare la norma con il principio di economicità comporta un’interpretazione sistematico-evolutiva che presuppone competenze giuridiche qualificate. La loro carenza non può essere rimproverata a titolo di colpa grave a un organo elettivo privo di specifiche competenze giuridiche.
La Sezione ribadisce il criterio di accertamento della colpa grave: il giudice deve individuare la regola cautelare e valutare il grado di esigibilità della condotta, secondo un giudizio prognostico condotto ex ante e in concreto, con riguardo alle circostanze e alle caratteristiche del soggetto. Nel caso di specie, la prassi amministrativa considerava il ricorso all’Avvocatura una mera opzione gestionale, generando un ragionevole affidamento sulla correttezza dell’interpretazione.
Quanto agli amministratori e al funzionario tecnico, il primo giudice ha escluso con ragionamento immune da censure tanto il dolo quanto la colpa grave. La disciplina dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 prevede espressamente solo una facoltà, e la mancata motivazione “rinforzata” non integra la colpa grave. La competenza giuridica è invece rinvenibile nella figura del segretario comunale, unico destinatario della condanna.
Il Collegio, assorbite le altre questioni, rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Le spese di difesa sono liquidate in euro 1.500,00.
Nota della Redazione
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