Pensione privilegiata e nesso causale con il servizio di leva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 388 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata presuppone la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, da accertare con rigore medico-legale secondo i criteri quali-quantitativo e modale. Il servizio militare di leva integra causa o concausa efficiente solo quando presenti forza deterministica sulla genesi della patologia; la sua funzione di mera occasionalità slatentizzante non è sufficiente. Quando la schizofrenia abbia natura endocostituzionale e meccanismo etiopatogenetico genetico, il servizio resta semplice occasione in costanza di servizio e non causa del servizio, con conseguente rigetto della pretesa pensionistica.
Il Fatto
Il ricorrente, già aviere in congedo dal 24.10.1983, ha chiesto l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata tabellare per la patologia psichiatrica da cui è affetto, assumendone la dipendenza da causa di servizio. Nel corso della leva, presso la Scuola Militare di Caserta, era stato ricoverato due volte nel 1983 con diagnosi di note nevrotiche ansiose, ottenendo un periodo di convalescenza prima del definitivo congedo. Solo nel 2015 gli è stato notificato il decreto del Ministero della Difesa che rigettava la domanda, conformandosi al parere negativo del Comitato di Verifica.
Il ricorrente ha dedotto che il periodo di leva avrebbe influito sul processo genetico ed evolutivo della malattia, costituendo concausa efficiente e determinante. Il Ministero si è costituito sostenendo la correttezza del proprio operato. Con ordinanza della Sezione è stato richiesto motivato parere al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, depositato nell’aprile 2024.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. Il giudice muove dal parere della CTU, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell’interessato traendo dalla disamina del carteggio argomenti logici e completi. Il consulente ha espresso giudizio diagnostico di schizofrenia paranoide con deterioramento della personalità e ritiro autistico, soffermandosi sull’analisi del tipo di servizio svolto e sulle caratteristiche tipiche della malattia.
Secondo il criterio quali-quantitativo, il ricorrente non aveva svolto compiti eccedenti l’ordinaria vita di caserma. La prima manifestazione distimica, il 15.06.1983, seguì a un contesto di ridotta tolleranza alla vita militare, con crisi di agitazione psicomotoria, diagnosi di note nevrotiche ansiose e proposta di convalescenza. Dopo il congedo la sintomatologia si aggravò solo nel 1988, con diagnosi di disturbo schizotipico di personalità, e successivamente con riconoscimento dell’invalidità civile e indennità di accompagnamento nel 1993.
Il consulente osserva che durante il servizio emerse un disturbo dell’umore non psicotico, compatibile con la vita di leva, mentre il quadro florido successivo comparve a più di cinque anni dal trascorso militare. La schizofrenia presenta caratteristiche endocostituzionali, con cause non correlabili ad eventi esterni ma legate a un alterato funzionamento del sistema dopaminergico, e la teoria genetica prevale quanto al meccanismo etiopatogenetico.
Il servizio militare può quindi essere soltanto rilevatore di una condizione preesistente. La chiamata alle armi, l’allontanamento dagli affetti e la disciplina militare possono avere avuto funzione di occasionalità slatentizzante, ma qualsiasi condizione di pari contenuto emozionale avrebbe potuto fungere da simile clip espressivo. Il servizio non assurge quindi a ruolo causale né concausale: ne risulta occasione in costanza di servizio, non per causa del servizio, privo di forza deterministica tale da validare il nesso.
Alla luce del parere del consulente, condiviso per rigore logico-scientifico, la pretesa pensionistica è priva di fondamento giuridico e il decreto impugnato immune da censure. Il ricorso è rigettato; le spese di lite sono compensate.
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Nota della Redazione
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