Certificazione positiva dei costi del contratto dirigenziale di comparto (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 8 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di certificazione dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale, disciplinato dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, la Sezione di controllo verifica che la quantificazione dei costi sia attendibile e compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio dell’ente. Il sindacato non investe la legittimità delle singole clausole negoziali né il merito delle scelte contrattuali, rimesse alle parti, ma si concentra su tre profili: attendibilità dei costi, compatibilità finanziaria e compatibilità economica degli incrementi. La verifica si svolge su documentazione tecnica che esponga con sufficiente chiarezza metodologie, dati di personale e oneri riflessi. In presenza di una clausola che vincola le spese aggiuntive agli stanziamenti previsti, la certificazione positiva è possibile anche quando la copertura sia posta a carico dei bilanci degli enti, purché risulti la sostenibilità complessiva.

Il Fatto

Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo di Bolzano l’ipotesi di accordo di comparto per il personale dirigenziale dei comuni, delle comunità comprensoriali e delle A.P.S.P., unitamente agli allegati. L’accordo consegue al riconoscimento per legge della qualifica dirigenziale a tale personale e al contratto collettivo intercompartimentale del 24 agosto 2023.

La Sezione ha attivato l’istruttoria prevista dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, chiedendo chiarimenti agli esperti designati dalla Provincia e al Segretario generale, in particolare sull’attendibilità delle stime dei costi, sulla compatibilità finanziaria ed economica e sulla copertura degli oneri.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla competenza primaria delle Province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale e dalla disciplina regionale della contrattazione collettiva degli enti locali. Rileva che, secondo la giurisprudenza contabile richiamata, il controllo sugli accordi contrattuali non attiene alla legittimità delle clausole, ma soltanto alla corretta quantificazione degli oneri e alle verifiche di compatibilità.

Sul piano dell’attendibilità dei costi, la Sezione esamina le tabelle e la relazione tecnica, che illustrano le metodologie di stima, gli oneri contributivi e i dati del personale interessato. Il Collegio prende atto delle chiarificazioni degli esperti sulla fonte dei dati e sul sistema di elaborazione degli stipendi, ricordando in via generale che i dati relativi alla massa retributiva e al personale devono fondarsi su adeguate banche dati. La Sezione rileva che la documentazione espone con sufficiente chiarezza gli oneri connessi agli istituti.

Sul piano della compatibilità finanziaria, la Corte dà atto della clausola del contratto intercompartimentale che vieta di superare gli stanziamenti previsti, nonché della copertura assicurata dai bilanci degli enti e, per i comuni di piccole dimensioni, dagli importi prenotati sul bilancio provinciale. Richiama l’art. 2-bis della legge provinciale n. 22/2023 in ordine alla determinazione degli importi per ambito di contrattazione e invita la Provincia a formalizzare la verifica di compatibilità in via preventiva. Ribadisce inoltre l’opportunità di inserire espressamente, anche nelle ipotesi di comparto, la clausola di cui all’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Sul piano della compatibilità economica, la Sezione confronta gli incrementi retributivi con i principali indicatori macroeconomici nazionali e provinciali. Considera che il reinquadramento consegue al riconoscimento per legge della qualifica dirigenziale e comporta una rideterminazione dei trattamenti con superamento di istituti retributivi pregressi. Ritiene pertanto la disciplina contrattuale economicamente compatibile.

La Sezione conclude con certificazione positiva dell’ipotesi di accordo, secondo le osservazioni e raccomandazioni contenute nell’allegato rapporto di certificazione, che ne costituisce parte integrante, ordinando la trasmissione del provvedimento al Presidente del Consorzio dei Comuni e, per conoscenza, al Presidente e al Segretario generale della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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