Colpa grave ostativa all’indennizzo per ingiusta detenzione: criterio oggettivo ex ante (Cass. pen. Sez. IV n. 12715 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La colpa grave che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non si identifica con la colpa penale, ma consiste nella sola componente oggettiva della condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudizio di prevedibilità va formulato ex ante e in dimensione oggettiva, con riguardo non alla rappresentazione del singolo agente ma alla comune esperienza, in relazione alla possibilità che il comportamento possa dar luogo a un intervento coercitivo. Il giudice della riparazione deve procedere ad autonoma valutazione delle risultanze, senza sostituirsi al giudice della cognizione, e non può escludere la condizione ostativa in ragione del solo contegno processuale del richiedente. La colpa lieve, ove ritenuta, non esclude il diritto ma incide sulla determinazione del quantum debeatur.

Il Fatto

Un uomo era stato tratto in arresto il 4 marzo 2010 e sottoposto a custodia cautelare fino al 19 giugno 2013, in quanto gravemente indiziato di concorso in estorsione consumata in danno di un imprenditore, unitamente ad altro soggetto. Il procedimento si era poi concluso con assoluzione, confermata in appello e divenuta irrevocabile l’8 novembre 2016.

Con ordinanza del 25 luglio 2024 la Corte di appello di Napoli aveva accolto la domanda di riparazione, escludendo la colpa grave: l’interessato, in una sola occasione, si era limitato ad accompagnare la persona offesa dall’autore dell’estorsione, per poi allontanarsi. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Il quadro di riferimento è quello tracciato dalle Sezioni Unite: il giudice della riparazione deve compiere un’autonoma valutazione delle risultanze, stabilendo non se le condotte costituiscano reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante — anche nel concorso dell’altrui errore — alla produzione dell’evento detenzione (Sez. U n. 43 del 13.12.1995, Sarnataro; Sez. U n. 34559 del 26.06.2002, De Benedictis; Sez. U n. 32383 del 27.05.2010, D’Ambrosio).

Il Collegio ribadisce che la valutazione va effettuata ex ante e ricalca quella compiuta al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo. Essa deve verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario potesse desumersi l’apparenza di fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita; in secondo luogo, se a tale apparenza abbia contribuito il comportamento, processuale o extraprocessuale, dell’interessato.

La Corte distrettuale ha escluso la valenza ostativa valorizzando il fatto che l’interessato aveva sempre ribadito la propria estraneità ai fatti e aveva accompagnato la vittima dall’estorsore in una sola occasione. Questo ragionamento non convince i giudici di legittimità: la colpa grave ostativa non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, e non è certo l’aver proclamato la propria estraneità il parametro utile a stabilire se, secondo la comune esperienza, la condotta abbia potuto dar luogo al prevedibile intervento dell’autorità (Sez. IV n. 44997 del 19.11.2024, Marino; Sez. IV n. 41209 del 09.07.2024, Terlizzi; Sez. IV n. 28243 del 16.12.2021, Cosmo).

Il giudice del rinvio dovrà dunque valutare tutte le circostanze concrete dell’interessamento: l’imprenditore si era rivolto all’interessato perché sapeva che era fratello di un esponente apicale del sodalizio mafioso, al tempo detenuto, affinché intercedesse in suo favore; l’interessato aveva poi accompagnato la persona offesa al cospetto di altro esponente dell’associazione. Su questa base andrà accertato se la condotta, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, abbia creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’autorità e se assuma rilevanza causale rispetto al momento cautelare.

La Corte ricorda infine che il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico, restando riservata al giudice di merito la valutazione sull’esistenza del dolo o sulla gravità della colpa (Sez. U n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia). Ove la colpa sia ritenuta lieve, essa non esclude il diritto ma rileva ai fini della taxatio sul quantum debeatur (Sez. IV n. 34541 del 24.05.2016, Morlacchi; Sez. IV n. 27529 del 20.05.2008, Okunnboro). Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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