Assenza e difensore di fiducia: nullità del dibattimento senza il fiduciario nominato (Cass. pen. Sez. III n. 24159 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la Corte, quando è investita di un vizio in rito, è giudice del fatto processuale e può accedere agli atti per verificare la correttezza in diritto della decisione, anche a prescindere dalla motivazione del giudice a quo. Ai fini della procedibilità in assenza, la notificazione della vocatio in ius a mani di persona convivente, unita alla nomina di un difensore di fiducia successiva all’avviso di conclusione delle indagini e prodromica al processo, integra l’altrimenti provata effettiva conoscenza della pendenza del processo ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il deposito della nomina fiduciaria mediante invio al portale del processo penale telematico è modalità rituale, posto che l’art. 24 d.l. n. 137 del 2020 impone tale canale. Poiché il fascicolo è ancora presso il pubblico ministero fino alla notificazione, è questi l’autorità giudiziaria procedente. Ne consegue la nullità, ex artt. 178, comma 1, lett. c, e 179 cod. proc. pen., del dibattimento celebrato col solo difensore d’ufficio malgrado la valida nomina del fiduciario.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con pronuncia del 30 settembre 2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante di una società. Il decreto di citazione, emesso dal pubblico ministero nel 2022, era stato dapprima notificato al difensore di ufficio e, successivamente, all’imputato a mani di un familiare convivente.

Prima della notifica personale, il difensore di fiducia nominato dall’indagato aveva trasmesso la nomina al portale telematico, senza che il pubblico ministero la versasse nel fascicolo del dibattimento. L’imputato, dichiarato assente, fu assistito per tutto il primo grado dal solo difensore d’ufficio: da qui i motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte ricorda di essere, in presenza di censure processuali, giudice del fatto: può quindi accedere agli atti e prescindere dalla motivazione del giudice di appello per valutare la sola correttezza in diritto della decisione. Il collegio rileva che erra la Corte territoriale nel ritenere inapplicabile la riforma ratione temporis: il decreto fu emesso per un’udienza successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sicché opera la disciplina transitoria dell’art. 89, comma 1, non essendo ancora stata pronunciata l’ordinanza di assenza.

La notifica a mani di persona convivente non è quindi nulla. Sul punto il difensore omette di considerare che la conoscenza effettiva del processo può essere desunta “altrimenti”: la qualifica della notifica e la nomina fiduciaria, intervenuta in fase avanzata dopo l’avviso di conclusione delle indagini, costituiscono indici forti e concludenti, idonei a fondare la procedibilità in assenza. Il primo motivo è pertanto infondato.

Fondato è invece il secondo. La Corte chiarisce che la notifica al fiduciario non era dovuta, essendo la nomina intervenuta dopo l’emissione del decreto: la situazione processuale si cristallizza al momento in cui gli avvisi sono disposti, secondo il principio delle Sezioni Unite. Ma il difensore contesta il diverso profilo dell’efficacia della nomina: la Corte di appello l’aveva ritenuta irrituale perché depositata in copia e al pubblico ministero, anziché al tribunale.

Il collegio supera l’orientamento minoritario sulla forma della nomina. L’art. 24 d.l. n. 137 del 2020 impone il deposito esclusivo tramite il portale telematico: l’invio al PDP è dunque modalità rituale. Quanto all’autorità procedente, poiché il fascicolo era ancora presso il pubblico ministero, era questi — e non il tribunale — il destinatario corretto. La nomina era quindi valida.

Il pubblico ministero, però, non la versò nel fascicolo del dibattimento né la produsse all’udienza di verifica della costituzione delle parti. Ciò viola il regime del doppio fascicolo: quando l’interessato nomina un fiduciario, l’ufficio difensivo è integrato solo da questi, cessando il difensore d’ufficio. Ne deriva la nullità del dibattimento, della sentenza di primo grado e di quella di appello, per violazione del diritto all’assistenza difensiva. Gli atti sono trasmessi per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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