Colpa grave del medico per biopsia non giustificata e consenso informato incompleto (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 58 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il medico che, in assenza di indicazioni cliniche, prescriva ed esegua una biopsia escissionale su una lesione già più volte indagata con esiti negativi, ledendo la continuità dell’uretra, incorre in colpa grave, integrando un comportamento di sprezzante trascuratezza dei doveri professionali. La condotta è ulteriormente aggravata dalla mancata acquisizione di un consenso informato completo, non essendo sufficiente l’informazione sul rischio ordinario dell’intervento quando, nel suo svolgersi, il sanitario ne modifichi le condizioni e i rischi connessi. Tali condotte, causalmente legate al danno, fondano la responsabilità amministrativa per il danno erariale indiretto conseguente al rimborso della somma liquidata al paziente in esecuzione della sentenza civile. Il giudice contabile può fondare il proprio convincimento anche su elementi di prova atipici, quali i provvedimenti emessi in altri giudizi e le relazioni peritali ivi rese.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un medico per l’accertamento della responsabilità amministrativa concernente un danno erariale indiretto, pari a € 103.070,17, arrecato all’Azienda ospedaliera per esiti di errata diagnosi, errata esecuzione di intervento e omissione di consenso per una biopsia agli organi genitali. Il sanitario, nel dicembre 2011, aveva prescritto in via d’urgenza una biopsia esplorativa su una lesione del glande già indagata con tre precedenti biopsie, tutte negative.

L’intervento, eseguito nel gennaio 2012, si era tradotto in una biopsia escissionale con incisione profonda, esitata in una fistola uretrale che aveva richiesto successivi interventi correttivi. Il paziente aveva ottenuto dal giudice civile il risarcimento del danno; l’Azienda aveva rimborsato la compagnia assicuratrice e, con la citazione contabile, il danno era stato contestato al medico, rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dichiarata la contumacia del convenuto, ha richiamato l’art. 95 c.g.c., che consente al giudice contabile di acquisire e valutare, nel contraddittorio delle parti, tutti gli elementi di prova, anche atipici, compresi i provvedimenti emessi in altro giudizio e le relazioni peritali. Il convincimento è stato pertanto fondato sulla documentazione medica e sulle consulenze tecniche dei giudizi civile e penale.

Sulla qualificazione della colpa, la Corte ha ribadito che essa si atteggia come grave in presenza di una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, connotata da massima negligenza, imprudenza e imperizia. Per gli esercenti la professione medica, la colpa grave si configura nella violazione degli standard minimi di diligenza, in errori non scusabili per grossolanità o nell’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione.

Nel caso concreto, la scelta dell’approccio terapeutico è stata ritenuta gravemente negligente: il paziente aveva una storia clinica articolata, con biopsie nel 2004, nel 2005 e nel giugno 2011, tutte prive di evidenze maligne, e la lesione era di dimensioni ed aspetto costante. L’approccio interventista e la prescrizione in urgenza di una nuova biopsia sono apparsi privi di giustificazione, anche perché il lichen, ove presente, sarebbe stato trattabile con terapia farmacologica conservativa.

Anche l’esecuzione dell’intervento è stata giudicata gravemente colposa: la biopsia esplorativa si è trasformata in asportazione dell’intera lesione, effettuata in frammenti, con incisione profonda che ha interrotto la continuità dell’uretra. Il consulente tecnico ha evidenziato come il dubbio di una lesione infiltrante avrebbe potuto essere fugato con un esame istologico estemporaneo, e come l’incisione dell’uretra avrebbe dovuto indurre il chirurgo a modificare l’inclinazione della lama.

Infine, la Corte ha censurato la mancata acquisizione di un valido consenso informato: il modulo somministrato era incompleto, non risultando barrate le caselle relative all’informazione sulla patologia, sui rischi e sulle alternative. Nel momento in cui il sanitario ha modificato le condizioni dell’intervento e i connessi rischi, in assenza di imminente pericolo di vita o di perdita di un organo o di una funzione, avrebbe dovuto interrompere l’operazione per ottenere il consenso sul prosieguo, anche considerando che l’intervento era in anestesia locale. Accertato il nesso di causalità tra condotta e danno, la Corte ha condannato il medico al pagamento della somma in favore dell’Azienda ospedaliera, con rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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