Concordato in appello, ricorso in cassazione limitato alla pena illegale (Cass. pen. Sez. IV n. 33881 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., l’accordo delle parti sulla pena implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche relativa a questioni rilevabili d’ufficio. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, nonché per l’irrogazione di una pena illegale. Restano pertanto inammissibili le censure attinenti alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, perché non rientranti nei limiti edittali o perché diverse da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 20 settembre 2024, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.i.p. del Tribunale di Catania, aveva rideterminato la pena inflitta a numerosi imputati che avevano formulato proposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Numerosi altri imputati, chiamati a rispondere di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di molteplici episodi di detenzione e cessione di sostanze, avevano definito la propria posizione accedendo al rito concordato.
Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione sulla determinazione della pena, mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in alcuni casi, questioni di legittimità costituzionale della procedura semplificata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la definizione de plano dei ricorsi avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il rilievo è dichiarato irrilevante nel giudizio, essendo la decisione fissata in pubblica udienza, e comunque manifestamente infondato: rientra nella libera scelta del legislatore prevedere forme definitorie semplificate dell’impugnazione quando le parti addivengono a una concorde determinazione della pena, restando esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Quanto al ricorso presentato personalmente da un imputato, con la sola autenticazione della firma da parte del difensore, la Corte lo dichiara inammissibile per violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Tale causa prevale su ogni altra, non essendo la firma autenticata idonea ad attribuire al difensore la titolarità dell’atto.
Il nucleo della decisione riguarda i ricorrenti che avevano definito la posizione con il concordato in appello. La Corte richiama l’orientamento consolidato: l’accordo implica rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione della pena illegale, dei motivi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia. Restano inammissibili le censure sulla misura della pena concordata.
Viene quindi respinta la doglianza di un ricorrente sull’applicazione della interdizione dai pubblici uffici: ai sensi dell’art. 29 cod. pen., la condanna a pena non inferiore a tre anni comporta l’interdizione per cinque anni, computandosi la pena principale irrogata in concreto, risultante dalle riduzioni per le attenuanti e per il rito. Nel caso di specie la pena superava i tre anni. Il motivo sulla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello del pubblico ministero è invece inammissibile per carenza d’interesse, non derivando dalla richiesta alcun effetto favorevole.
Analoghe conclusioni per il ricorso di chi aveva invocato la continuazione esterna: la Corte conferma il criterio secondo cui il giudice individua il reato più grave in quello già giudicato, quantificando gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Il richiamo all’art. 81, comma 4, cod. pen. è giudicato eccentrico, non emergendo dalla motivazione che la Corte territoriale vi abbia fatto applicazione. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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