Colpa grave ostativa alla riparazione per contiguità all’attività criminale (Cass. pen. Sez. IV n. 11627 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, consapevole dell’attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità. Il giudice della riparazione può desumere la colpa grave dagli elementi acquisiti, anche captativi, valorizzando le precauzioni adottate dall’istante a tutela del proprio coinvolgimento personale. Non è affetta da contraddittorietà la motivazione che censura l’incompletezza della documentazione allegata e, al contempo, rigetta nel merito la richiesta, restando distinte la valutazione di delibabilità e quella di fondatezza. La norma dell’art. 314 cod. proc. pen. resta applicata secondo l’ermeneusi consolidata della giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente era stata sottoposta alla misura della custodia in carcere dall’01.07.2020 al 16.07.2020 e a quella degli arresti domiciliari dal 17.07.2020 al 27.04.2021 in relazione a due delitti di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, aggravati dall’utilizzo di metodologia mafiosa. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 22.12.2022 divenuta irrevocabile, l’aveva assolta.

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 24.09.2024, aveva rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è stato ritenuto infondato. Il motivo lamentava l’erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e un vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sul presupposto che il giudice della riparazione avesse dapprima affermato l’impossibilità di valutare l’istanza, per l’incompletezza della documentazione, e poi l’avesse rigettata nel merito.

La Corte ha escluso il dedotto vizio. Il giudice del merito non aveva dichiarato indedibibile la richiesta, ma si era limitato a censurare l’allegazione documentale fornita dalla parte, evidenziandone l’incompletezza. Valutazione di delibabilità e giudizio di fondatezza restano piani distinti e non si contraddicono.

Quanto alla dedotta illogicità, la Corte ha ritenuto ragionevole l’individuazione di una colpa grave. Questa è stata desunta dalla contiguità dell’istante al compagno e al gruppo di individui che con questi concorrevano nella gestione degli affari illeciti nel territorio di riferimento. Tale contiguità è stata accertata in piena consapevolezza dell’illiceità delle attività svolte.

Significative, in questa direzione, le precauzioni adottate dalla ricorrente riguardo al luogo di occultamento delle sostanze stupefacenti spacciate dal compagno: ella pretendeva che tale luogo non coincidesse con la propria abitazione. Un comportamento percepibile come indicativo di vicinanza consapevole all’attività criminosa altrui.

Il Collegio ha richiamato il principio espresso da Sez. 4, n. 7956 del 20.10.2020, dep. 01.03.2021, Abbruzzese, Rv. 280547-01, secondo cui la contiguità consapevole all’altrui attività criminale integra la colpa grave ostativa. Essendo la norma applicata in conformità a tale insegnamento, anche la denunciata inosservanza dell’art. 314 cod. proc. pen. è risultata insussistente.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dall’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro mille.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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