Revisione: la prova non contestata in appello non è prova nuova (Cass. pen. Sez. IV n. 11628 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, le prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sono non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove inammissibili o ritenute superflue dal giudice. L’omessa conoscenza non rileva se imputabile a comportamento processuale negligente o doloso del condannato, valendo solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario. Non integra prova nuova il documento acquisito nel giudizio di merito e non contestato con l’appello, poiché la sua asserita erronea valutazione doveva essere censurata con gli ordinari mezzi di impugnazione. La risoluzione del giudicato non può fondarsi su una diversa valutazione del dedotto o su una inedita disamina del deducibile.

Il Fatto

Il condannato propone richiesta di revisione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, divenuta irrevocabile a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la quale era stato condannato per i reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000.

La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., dichiara inammissibile l’istanza. Il giudice della revisione osserva che la difesa, nel giudizio di cognizione, non aveva mai sollevato la questione relativa all’art. 9 d.lgs. n. 74/2000, cosicché il giudicato copriva il dedotto e il deducibile. Il condannato ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte enuncia anzitutto il principio generale in materia di revisione. Le prove nuove rilevanti ai fini dell’ammissibilità dell’istanza comprendono anche quelle acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. A fondamento di tale ricostruzione la Corte richiama le Sezioni Unite n. 624 del 26.09.2001, dep. 2002, Pisano, nonché Sez. VI n. 20022 del 30.01.2014 e Sez. V n. 12763 del 09.01.2020, Eleuteri.

Il principio, tuttavia, non soccorre il ricorrente. La difesa ha omesso di considerare quanto emerge dalla sentenza di legittimità che ha definito il procedimento (Sez. III n. 43567 del 12.09.2023). In quella sede la Corte aveva dichiarato inammissibile, per mancata deduzione in sede di gravame, la doglianza relativa all’erronea applicazione dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000; sul punto si era formato il giudicato per mancata contestazione della valutazione, asseritamente incompleta, operata dal primo giudice.

Il documento la cui omessa valutazione fonderebbe la domanda di revisione era già stato acquisito al processo. La difesa se ne era doluta solo in sede di legittimità, per non avere il giudice del merito considerato che proprio dall’informativa della Guardia di Finanza emergeva la prova dei presupposti di operatività dell’art. 9 d.lgs. n. 74/2000. Dalla stessa allegazione difensiva emerge dunque l’implicita e asseritamente erronea valutazione della prova, che avrebbe dovuto essere censurata in appello e che non può costituire prova nuova.

La Corte ribadisce che la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (Sez. III n. 28358 del 30.03.2016, Frescura). Nella specie la difesa ha prospettato un vero e proprio travisamento della prova per omissione. Sul punto si è già affermato che nella nozione di nuove prove non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo in tal caso essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. III n. 34970 del 03.11.2020, Brio). La conclusione è il precipitato del contemperamento tra esigenza di stabilità del giudicato e completezza dell’istruttoria, bilanciamento che la Corte territoriale ha correttamente operato.

Il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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