Notifica cartelle tramite posta privata esclude colpa grave dell’agente della riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 12 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale da mancata entrata tributaria, la condotta dell’agente della riscossione che abbia notificato la cartella a mezzo di messo notificatore, con consegna a persona di famiglia e successivo invio della raccomandata informativa tramite operatore postale privato, non integra colpa grave ove la giurisprudenza di legittimità coeva ai fatti qualificasse l’omesso o irregolare invio di tale raccomandata come mera irregolarità e non come causa di nullità della notificazione. La non chiarezza delle norme applicabili e l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale poi superato escludono l’errore professionale inescusabile. Il danno da mancata entrata si concretizza solo con la perdita definitiva del diritto al credito tributario; l’annullamento ex lege sopravvenuto prima del passaggio in giudicato della sentenza tributaria ne preclude la configurabilità.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale al concessionario della riscossione per la Sicilia, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 14.930,96. Il danno derivava dall’annullamento, disposto con sentenza definitiva del giudice tributario, di sette cartelle di pagamento relative a tributi di annualità comprese tra il 1999 e il 2009, emesse nei confronti di un contribuente e notificate a mezzo di operatore postale privato, con conseguente perdita del credito erariale.
La segnalazione di danno proveniva dalla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che aveva costituito in mora il concessionario. La Procura, all’esito dell’istruttoria, ha rideterminato la pretesa escludendo le cartelle notificate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 58/2011, per le quali ha ritenuto sussistente il titolo abilitativo dell’operatore privato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’amministrazione danneggiata nell’Agenzia delle entrate, che ha formato e consegnato i ruoli e ha messo in mora il concessionario, e non nei diversi enti titolari del gettito. Richiamata la giurisprudenza di questa Sezione e della Sezione di appello, il Collegio si discosta dall’orientamento che individuava l’ente danneggiato nella Regione Siciliana, per evitare la frammentazione della tutela del credito erariale in un assetto di attribuzione del gettito soggetto a continui mutamenti.
In via preliminare la Corte affronta la quantificazione del danno. Secondo l’orientamento consolidato il danno da mancata entrata si concretizza solo con la perdita definitiva del diritto di acquisire l’entrata. Nel caso concreto la definitività è maturata con il passaggio in giudicato della sentenza tributaria di secondo grado, depositata il 16.07.2018 e non gravata, individuato nel 18 febbraio 2019 applicando il termine di sei mesi di cui all’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e la sospensione feriale.
Il Collegio esclude dalla quantificazione tre cartelle. Due rientravano nella disciplina di annullamento automatico di cui all’art. 4 d.l. n. 119/2018, intervenuto entro il 31.12.2018, prima della perdita definitiva del credito. La terza, relativa a un’obbligazione tributaria gravante in via principale su una società di persone e in via sussidiaria sui soci ai sensi dell’art. 2291 cod. civ., era stata annullata solo per la coobbligazione del socio, restando pienamente riscuotibile nei confronti della società e dell’altro socio. Il danno azionabile residua quindi in euro 8.739,22. La Corte ritiene invece irrilevanti gli stralci sopravvenuti al passaggio in giudicato, privi di efficacia satisfattiva e non interruttivi del nesso causale.
Nel merito la domanda è rigettata per l’assorbente difetto dell’elemento soggettivo della colpa grave. La Corte ricostruisce la disciplina applicabile ratione temporis: l’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, che consente la notifica a mezzo di messo notificatore nominato dal concessionario ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 112/1999, e l’art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, che impone l’invio della raccomandata informativa in caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario.
Dalla documentazione emerge che i messi notificatori erano titolari di regolare nomina e che la raccomandata informativa fu affidata a un operatore privato. La Corte osserva che all’epoca dei fatti la giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 139 cod. proc. civ., considerava l’invio della raccomandata un adempimento non essenziale, la cui omissione integrava mera irregolarità. Solo a partire dal 2017 si è consolidato l’orientamento opposto. Poiché era plausibile che tale indirizzo trovasse applicazione anche nella disciplina tributaria, l’errore professionale non è inescusabile. Ogni altra eccezione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..
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Nota della Redazione
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