Consegnatario di beni immobili non tenuto alla resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 243 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile, ma agente amministrativo per debito di vigilanza, e non è perciò tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria dei consegnatari obbligati al conto giudiziale, discendente dalla disciplina di contabilità dello Stato, comprende solo i soggetti con debito di custodia di beni mobili, caratterizzati da una gestione di cassa o di magazzino con esistenze iniziali e rimanenze finali. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il giudizio di conto promosso nei confronti di un consegnatario che non rivesta la qualifica di agente contabile è improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale reso da un consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2021. Il Magistrato relatore ha depositato la relazione chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione.

Dalla relazione emerge che il conto elenca la generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza. Il magistrato istruttore ha concluso per l’improcedibilità del giudizio. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’eventuale inclusione dei consegnatari di beni immobili.

La Corte muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che ricomprende tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. Gli artt. 22, 32 e 33 dello stesso Regolamento disciplinano la consegna dei soli oggetti mobili mediante inventario, l’assoggettamento dei consegnatari dei beni mobili alla giurisdizione contabile e il contenuto del conto. L’art. 6, comma 1, del d.p.R. n. 254/2002 distingue gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia. Solo questi ultimi, per gli artt. 11 e 23, sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre ne sono esclusi, per l’art. 12, i consegnatari per debito di vigilanza.

La Corte richiama il precedente della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali, e richiama l’orientamento che esclude la configurabilità di un giudizio di conto su una ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili (Corte conti, Sez. Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto n. 173 del 2016).

Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non distingue espressamente tra beni mobili e immobili, il Giudice ne fornisce una lettura sistematica, non potendosi individuare nozioni distinte per la contabilità statale e per quella degli enti locali. La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con gestione tipicamente di cassa o di magazzino.

Dall’esame del conto, la Corte rileva che esso contiene una mera elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *