Responsabilità contabile dei medici per errata scelta diagnostica e terapeutica (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 80 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per responsabilità medica, integra colpa grave la condotta dei sanitari che, a fronte di un progressivo e inspiegabile aggravamento del paziente, disattendano le direttive del primario di procedere a un intervento esplorativo d’urgenza e optino per una terapia meno invasiva senza preventivo confronto con il superiore. Costituisce parimenti grave negligenza la scelta di un esame diagnostico meno performante, quale una TAC senza mezzo di contrasto, quando tale scelta comprometta la tempestiva diagnosi della perforazione intestinale. L’assoluzione penale con formula piena non preclude il giudizio contabile, in ragione della diversità del criterio di accertamento del nesso causale, che in sede civile e contabile si fonda sul principio del più probabile che non.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio due medici di un ospedale ligure, chiedendone la condanna al pagamento, rispettivamente, di € 93.766,40 e € 281.299,30, oltre rivalutazione e interessi, per la perdita patrimoniale subita dall’ASL a seguito della liquidazione del danno in favore degli eredi di un paziente deceduto in ospedale.
La vicenda riguarda il ricovero d’urgenza del paziente, il successivo intervento e il decesso per shock settico da peritonite stercoracea. I convenuti hanno chiesto il rigetto, negando la propria responsabilità e rivendicando l’autonomia di scelta terapeutica rispetto alle direttive del primario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che sulla vicenda sono intervenute due decisioni opposte: l’assoluzione in sede penale, divenuta irrevocabile, e la condanna civile, anch’essa passata in giudicato. Tale divergenza non è contraddittoria, posto che il nesso causale nel processo penale richiede un elevato livello di credibilità razionale, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., mentre in sede civile e contabile si accerta con il criterio del più probabile che non, secondo gli artt. 1223 e 2056 cod. civ.
Sul piano della condotta, la Corte ritiene accertata la presenza e il consulto di entrambi i medici nel momento in cui fu annullato l’intervento già disposto. La prova emerge dal diario infermieristico, atto pubblico non contestato con querela di falso, e trova conferma nella sentenza civile passata in giudicato. La discordanza con il diario medico non integra contraddizione, essendo quest’ultimo compilato in forma meno analitica.
Quanto alla colpa grave, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile secondo cui essa ricorre nel mancato compimento di attività positive, prevedibili e doverose, valutate sulla base della piena conoscenza delle leges artis e del grado di specializzazione dell’agente. Nel caso concreto, due medici esperti hanno affrontato il costante peggioramento di un paziente che drenava materiale infetto e maleodorante, con presenza concentrata di batteri, e l’indicazione specifica del primario di procedere a una laparotomia urgente.
Il primo profilo di negligenza attiene alla scelta di disporre una TAC senza mezzo di contrasto, meno leggibile della precedente effettuata due giorni prima, che aveva evidenziato bolle aeree. Gli stessi consulenti tecnici d’ufficio hanno rilevato che la TAC con mezzo di contrasto avrebbe consentito di diagnosticare più precocemente la perforazione del cieco. La mancata evidenza di perforazioni, invocata da uno dei convenuti, non trova quindi fonte in difficoltà diagnostica oggettiva, ma in una gravemente erronea scelta dello strumento.
La Corte esamina poi l’eccezione di autonomia di scelta terapeutica, condivisibile in linea di diritto ma non pertinente al caso: non viene in contestazione il merito della dissociazione dalle direttive ricevute, bensì le modalità con cui essa si è manifestata. Sarebbe stato necessario, data la delicatezza della situazione, un confronto personale con il superiore, al fine di chiarire le modalità dell’esame o di porre il primario nelle condizioni di avocare a sé la cura del paziente.
Infine, l’ulteriore ritardo nell’esecuzione dell’intervento è attribuito alla mancata visita anestesiologica del giorno precedente, assicurata da uno dei convenuti al primario. Le censure verso il comportamento del primario non risultano fondate, essendo oggettivamente impossibile iniziare l’intervento prima delle ore 14.00.
Il Collegio considera quindi accertata la responsabilità amministrativo-contabile di entrambi i sanitari, con condanna alle somme richieste. La quantificazione del danno ricomprende la rivalutazione monetaria dal 2 dicembre 2021 fino al deposito della sentenza, gli interessi compensativi e, da tale data, gli interessi moratori fino all’effettivo pagamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.