Indebito pensionistico e finestre mobili: rimessione al primo giudice per omessa motivazione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 31 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è ammesso, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto: integra motivo di diritto la dedotta violazione o falsa applicazione della normativa sulle finestre mobili. Il legittimo affidamento del pensionato, desumibile da elementi oggettivi e soggettivi individuati dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM, osta alla ripetizione dell’indebito pensionistico derivante da erronea decorrenza determinata dall’Istituto previdenziale, tanto più quando la complessità del sistema delle decorrenze differite non consente al pensionato di percepire l’errore con l’ordinaria diligenza. Il giudice d’appello che rilevi l’omessa motivazione su una domanda ritualmente proposta deve annullare la sentenza e rimettere gli atti al primo giudice per il merito, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c..
Il Fatto
Un pensionato, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo, ha ricevuto dall’Inps un trattamento pensionistico con decorrenza dall’ottobre 2018. In seguito l’Istituto ha riqualificato la posizione, assumendo che il diritto a pensione fosse maturato solo nel luglio 2019 per effetto del sistema delle finestre mobili, e ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte dall’ottobre 2018 al luglio 2019.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del pensionato, dichiarando l’irripetibilità delle somme percepite. L’Inps ha proposto appello, dolendosi dell’errata applicazione dell’art. 12, comma 2, lett. a), del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come integrato dall’art. 18, comma 22-ter, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del gravame. L’atto di appello prospetta una applicazione della disciplina di riferimento in contrasto con il suo tenore letterale e sistematico: si tratta dunque di asseriti errori di diritto, che integrano i soli motivi consentiti dall’art. 170 c.g.c. in materia pensionistica.
Nel merito, la questione riguarda la corretta decorrenza del trattamento. Il giudice di prime cure ha ravvisato l’errore dell’amministrazione, che non ha considerato come il militare avrebbe dovuto attendere ulteriori quindici mesi di finestra mobile per maturare il requisito contributivo di accesso alla pensione. Il Collegio condivide tale lettura: la fattispecie va risolta alla luce del combinato disposto delle due disposizioni richiamate.
Richiamata la pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM, il Collegio ne valorizza i criteri di emersione del legittimo affidamento: il decorso del tempo, anche in rapporto al termine triennale ricavabile da norme concernenti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto dell’errore con l’ordinaria diligenza; le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva. Il principio di affidamento assume rilievo autonomo, anche in chiave eurounitaria.
La Consulta, con la sentenza n. 208/2014, ha chiarito che l’esclusione dell’errore di diritto dalle ipotesi di revoca o modifica del trattamento, di cui all’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, è funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche. La Corte costituzionale ha inoltre precisato, con la sentenza n. 166/1996, che nel diritto previdenziale l’indebito è mitigato da criteri di equità e solidarietà. Nella specie la complessità del meccanismo delle decorrenze differite non consentiva al pensionato di avvedersi immediatamente dell’errore.
Il Collegio rileva però che il giudice di prime cure nulla ha statuito sul secondo provvedimento di indebito, comunicato l’8 novembre 2023 e relativo al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La domanda era stata ritualmente proposta e il provvedimento era incluso nella documentazione di causa: la sentenza, pur descrivendo la richiesta, non la esamina, incorrendo in omessa motivazione su un punto dirimente. Per tale ragione l’appello è parzialmente accolto, con annullamento della sentenza e rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., anche per le spese.
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Nota della Redazione
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