Coltivazione di cannabis e integrazione probatoria nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. VI n. 41684 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è legittima ogni volta che l’acquisizione risulti necessaria ai fini della decisione, purché non si traduca in un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativo, disgiunto dai temi oggetto di accertamento e dalle prove acquisite. Il giudice conserva, in tale rito, un potere di intervento integrativo funzionale all’accertamento della verità storica e alla verifica degli elementi di colpevolezza, analogo a quello riconosciuto dall’art. 507 cod. proc. pen. nel giudizio dibattimentale, con l’unico limite del divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. È inammissibile, perché volta a sollecitare una diversa valutazione di merito, la censura che investa la tenuta logica della motivazione senza confrontarsi con l’intero quadro argomentativo, parcellizzando singole conversazioni intercettate.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 23 ottobre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Sassari nei confronti di più imputati per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato in relazione a una coltivazione di cannabis indica realizzata in due diversi luoghi, uno al chiuso e uno all’aperto, riducendo la pena per uno solo dei ricorrenti.
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione. L’uno ha dedotto l’inutilizzabilità di un accertamento tecnico acquisito nel processo a carico di un terzo e la carenza di motivazione sulla riferibilità di un’utenza telefonica; l’altro ha censurato l’attribuzione della voce, il diniego dell’attenuante della minima partecipazione, la recidiva e il trattamento sanzionatorio. La questione di diritto centrale è quella della legittimità dell’integrazione probatoria nel rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato che l’atto effettivamente acquisito dal giudice di primo grado non era l’accertamento tecnico irripetibile, svoltosi fuori dal contraddittorio e perciò non acquisibile, bensì il drop test eseguito nell’immediatezza sul campione sequestrato. Su tale atto il motivo di ricorso non conteneva alcuna specifica analisi.
La Corte ha poi affermato la piena rispondenza dell’acquisizione d’ufficio ai canoni dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Il giudizio a prova contratta conserva la funzione di assicurare l’accertamento della verità storica e di verificare gli elementi idonei a fondare il giudizio di colpevolezza, anche al fine di irrogare una pena personologicamente giusta. Il potere di integrazione probatoria è condizionato alla necessità dell’atto ai fini della decisione, non diversamente da quanto l’art. 507 cod. proc. pen. prevede nel dibattimento.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’integrazione può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, con gli unici limiti della necessità ai fini della decisione e del divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti. Nel caso concreto, l’acquisizione afferiva alla verifica del corpo del reato, già oggetto di sequestro e posto a fondamento della contestazione, e non costituiva un percorso esplorativo autonomo.
Le censure sull’attribuzione delle utenze intestate a cittadini stranieri e sul riconoscimento vocale sono state respinte: la Corte ha osservato che l’uso di utenze dedicate, il confronto con conversazioni certamente riferibili ai ricorrenti e il rinvenimento di telefoni e somme in contanti costituivano un quadro probatorio convergente, idoneo a fondare il giudizio sul concorso. Il riconoscimento vocale è stato ritenuto legittimo, mentre è stato definito inconferente il riferimento alla pregressa conoscenza del soggetto da parte delle forze dell’ordine ai fini dell’individuazione della voce.
Quanto all’art. 114 cod. pen., l’attenuante della minima partecipazione è stata ritenuta non configurabile, perché i reati erano attribuibili a tre o più persone e richiamavano il paradigma dell’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990; in ogni caso, il contributo del ricorrente non si era concretizzato in un ruolo del tutto marginale, ma in compiti costanti di gestione dell’attività illecita. Le censure su recidiva e attenuanti generiche, infine, sono state dichiarate inammissibili perché aspecifiche e volte a sollecitare un diverso giudizio di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.