Obbligo di richiesta traduzione per imputato in domiciliari (Cass. pen. Sez. 4 n. 475 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intenda comparire in udienza ha l’onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell’autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. Il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce una prova atipica utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa di chi lo ha compiuto, alla stregua della deposizione testimoniale. La sola incensuratezza dell’imputato non vale a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vibo Valentia che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati per il delitto di furto in abitazione in concorso, aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 5, e 61, comma 1, n. 5, cod. pen.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo tre motivi: la nullità del giudizio per la mancata traduzione dell’imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa; il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità dell’individuazione fotografica posta a fondamento della condanna; il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili i ricorsi, in quanto manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, la Corte ha chiarito che l’assunto del ricorrente relativo alla nullità per il mancato avviso della facoltà di essere tradotto è insussistente, poiché l’ordinamento non contempla alcun diritto dell’imputato a ricevere tale avviso. L’imputato in regime di arresti domiciliari per altra causa che voglia comparire in udienza ha l’onere di richiederlo tempestivamente al giudice competente. Detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, l’imputato deve prospettare il proprio status quale legittimo impedimento e richiedere la traduzione. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Sez. 4, n. 3905 del 21/01/2020 e Sez. 4, n. 10157 del 18/02/2020.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza della censura concernente la mancata partecipazione della difesa alla formazione della prova, atteso che il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato. Ha poi ribadito che il riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., qualificabile quale prova atipica la cui rilevanza dipende dall’attendibilità accordata alla deposizione di chi lo ha compiuto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha motivato congruamente, evidenziando come la persona offesa avesse descritto nitidamente gli imputati grazie al contatto ravvicinato avuto con essi, e come, chiamata al riconoscimento, li avesse individuati senza margine di incertezza.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata che, in conformità all’art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen., ha escluso che la sola incensuratezza valga a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità della condotta consumata ai danni di una persona anziana e il comportamento processuale degli imputati.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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